Ammissibilità compensazione del credito risarcitorio del datore di lavoro, con il credito da TFR del lavoratore.

8 agosto 2018

Datore di lavoro/dipendente

Ammissibilità compensazione del credito risarcitorio del datore di lavoro, con il credito da TFR del lavoratore.

Il datore di lavoro può chiedere la compensazione del proprio credito risarcitorio, per il danno causato dal lavoratore, con il diritto al TFR di quest'ultimo, ma solo qualora l’entità del risarcimento sia certo, liquido ed esigibile.

L’istituto della compensazione non subisce deroghe, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, quindi è applicabile in presenza dei requisiti richiesti ex art. 1243 c.c..

Secondo la Suprema Corte, sentenze 1695/2015 e 26157/2016, il diritto alla corresponsione del TFR è compresso solo dalla sussistenza di un diritto certo al risarcimento da parte del datore di lavoro, ovvero in presenza di un diritto già accertato. Diversamente non sussistendo i presupposti della compensazione – diritto certo del lavoratore al TFR – diritto incerto anche solo nell’entità del datore di lavoro al risarcimento – l’istituto non è applicabile e le domande avanzate devono proseguire su binari autonomi.

Nell’ultima sentenza citata, la Suprema Corte pur riconoscendo il diritto del datore di lavoro ad essere risarcito per i danni cagionati dal proprio dipendente, pone quale condizione di specificità per il riconoscimento, la verifica, attraverso l’utilizzo dell’ordinaria diligenza ed invero dell’adozione di una condotta datoriale attiva e positiva finalizzata a limitare le conseguenze dannose derivanti dalla condotta del lavoratore che si assume lesiva, dell’assenza di inerzia nell’attività di controllo.

Ne consegue che il diritto del lavoratore all’integrale percezione del TFR potrà essere compresso solo attraverso un accertamento certo e puntuale del danno allo stesso imputabile, rimesso al giudice di merito, e sottratto quindi all’autonoma valutazione dello stesso datore di lavoro/creditore.


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