La tutela assicurativa INAIL copre il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e da malattie professionali contratte per ragioni di lavoro. Le malattie professionali vengono indennizzate sulla base del cosiddetto “sistema misto”, nel quale parallelamente si affiancano le malattie tabellate, (esistono due tabelle – agricoltura e industria), per le quali vige il principio della “presunzione legale d’origine”, affiancate dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, è comunque di origine professionale.
Con una recente pronuncia (ordinanza n. 5066 del 5/03/2018), la Corte di Cassazione ha statuito che la tutela INAIL vada estesa ad ogni forma di tecnopatia fisica o psichica riconducibile alla lavorazione, alla organizzazione del lavoro ed alla sua esplicazione, dovendo solo il lavoratore dimostrare il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
Il caso affrontato dalla Corte –
Una lavoratrice si rivolge al giudice per ottenere il riconoscimento della rendita da inabilità permanente in relazione alla malattia professionale contratta a causa dello stress lavorativo dovuto ad un numero elevatissimo di ore di lavoro straordinario e consistente in un grave disturbo dell’adattamento con ansia e depressione. Il Giudice di primo grado e successivamente la Corte di Appello rigettano la domanda, la Corte di Appello nello specifico afferma testualmente che è “da escludere che l’assicurazione obbligatoria possa coprire patologie che non siano correlate a rischi considerati specificatamente nelle apposite tabelle o in disposizioni legislative o regolamentari”.
La Suprema Corte richiamando il consolidato orientamento sul cosiddetto “rischio specifico improprio”, ovvero la possibilità/rischio di contrarre malattia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione, ma collegato con la stessa, (nell’ambito della più ampia categoria del rischio ambientale, rischio da esposizione a fumo passivo, infortunio in itinere), giunge ad affermare che nell’ambito del T.U. sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica e psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che il rischio riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica. Ciò nel più ampio alveo della tutela dell’art. 38 della Costituzione sotto il profilo della protezione del bisogno a favore del lavoratore.
Grava cioè sull’INAIL l’0bbligo di indennizzare tutte le malattie riconducibili al “rischio specifico improprio”.
Resta comunque a carico del lavoratore, la prova rigorosa del rapporto di causalità tra la tecnopatia e la lavorazione o la sua esplicazione.