Con la sentenza n.26519 del 9/11/2017 la Cassazione è intervenuta nella delicata materia dei pignoramenti ex art. 72 bis DPR 602/1973 ritenendo illegittimo l'atto di pignoramento sprovvisto delle cartelle di pagamento poste alla base della riscossione e delimitando i confini di azione dell'ufficiale della riscossione.
Secondo la Cassazione non basta l'elencazione delle cartelle sulle quali si fonda l'azione esecutiva, ma è necessaria l'allegazione delle stesse, così da consentire al debitore di conoscere a che titolo sono dovuti gli importi chiesti in pagamento, (tributi/multe/sanzioni amministrative/contribuzione prevideniale), nè la mera attestazione dell'ufficiale della riscossione dell'avvenuta allegazione, costituisce prova della loro sussistenza fino a querela di falso.
L'attestazione cioè non è assistita da fede privilegiata. La Cassazione pur prendendo atto della peculirità dell'azione esecutiva avviata ex art. 72 DPR 602/1973 per la riscossione coattiva dei crediti esattoriali, chiarisce che il pignoramento presso terzi ex art. 72, è un atto esecutivo, quindi un atto processuale di parte, ne consegue che l'attestazione ivi contenuta da parte dell'ufficiale della riscossione che lo ha materialmente redatto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso.
La fidefacienza assiste solo gli atti pubblici, quindi gli atti compiuti dall'ufficiale della riscossione quando costui agisca da pubblico ufficiale, per esempio proceda a notifica. Sostanzialamente dice la Cassazione, occorre distingure tra il caso in cui l'ufficiale della riscossione esercita le funzioni proprie di ufficiale giudiziario rispetto alle quali è pubblico ufficiale e gli atti compiuti risultano assistiti da fede pubblica ed il caso in cui agisca quale operatore privato al quale non è normativamente riconosciuto lo stesso potere.