Una delle principali funzionalità del PCT è rappresentata dalle notificazioni e comunicazioni in via telematica ovvero la possibilità che gli uffici giudiziari e gli avvocati effettuino le comunicazioni e notificazioni a mezzo pec, abbattendo così ogni limite territoriale, con vantaggi anche in termini di risparmio economico.
Un quesito frequente tra gli operatori verte sull'esistenza o meno di eventuali limitazioni temporali per l'esecuzione delle notificazioni.
Molti erano dell'idea che le stesse potessero essere eseguite fino alle 23,59 ed essere considerate perfezionate e valide il giorno di invio.
Di avviso diverso è la Suprema Corte intervenuta sul punto con una sentenza del 30 agosto 2018 rilevando che: "....l'art. 16 septies del D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. in l. 17/12/2012 n. 221 intitolato "Tempo delle notificazioni" prevede espressamente: "La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Questa Corte ha chiarito (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30766, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31209) che la previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall'art. 147 cod. proc. civ. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21' si considera perfezionata' alle 7 del giorno dopo....".
Il divieto di compiere le notifiche dalle 21,00 alle 7,00, è stato trasformato, pertanto, in un meccanismo per cui la notificazione se viene, comunque, eseguita, si considera perfezionata solo alle 7,00 del giorno dopo.
La Corte continua ancora indicando, nel silenzio legislativo, come distinguere la posizione del notificante da quella del destinario della notifica "...nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo", secondo la regola dettata dall'art. 3 bis l 21 gennaio 1994 n. 53.