Firma digitale - tipo CAdES - tipo PAdES - Ammissibilità e Efficacia - Equiparazione - Cass. Sez. Un. 10266/2018

27 agosto 2018

Anche nel modo digitale gli atti giudiziari debbono essere sottoscritti e la sottoscrizione, affinché possa essere considerata valida ed efficace ai fini della notifica, deve rispondere a parametri ben precisi di sicurezza e garanzia.
Il potenziamento della diffusione della posta elettronica certificata, quale strumento per la notifica, (ormai obbligatoria per aziende e società nonchè per i professionisti iscritti in appositi albi e/o elenchi - vedasi indice nazionale INI-PEC), comporta, per il corretto iimpiego, la necessità del rispetto dello schema legale previsto per l'impiego della notifica a mezzo pec. In concreto, pur se per quasi tutti gli addetti ai lavori, ovvero i fruitori dello strumento, firmare digitalmente un atto e firmare digitalmente un atto che si notifica, significa esclusivamente utilizzare la firma digitale o autonomanente o nel sistema informatico che si utilizza, in realtà bisognerebbe distinguere tra due diverse modalità di firma digitale degli atti, appunto CAdES e PAdES.
Ovvero al momento della firma degli atti e/o dei documenti la scelta della modalità di firma (CAdES o PAdES), prima del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, poteva compromettere la validità della notificazione stessa.
Invero l'impiego di firma di tipo:

CAdES permette di firmare qualsiasi atto - docx - xlsx  - la firma consente la creazione di busta digitale con estensione .p7m, la cui verifica e visualizzazione del documento si effettua attraverso software specifici - Dike il più comune

PAdES permette di firmare solo documenti in formato pdf - il file contente la firma viene inglobato nel documento firmato e per la visualizzazione è utilizzabile un qualsiasi software per la letture di file pdf.

In esito al contenzioso scaturito dalle pronuncie  delle Corti territoriali, la Cassazione si è più volte pronunciata, fino al recente intervento risolutorio delle Sezioni Unite che richiamando il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, del diritto interno, ha chiarito che le firme digitali di tipo CAdES oppure di tipo PAdES, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri senza alcuna eccezione..
Ciò posto: "secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente  PAdES o CAdES".


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