Il lavoratore che si ammala ha diritto ad assentarsi dal lavoro. Per la durata dell’assenza percepisce una indennità di malattia, (anticipata dal datore di lavoro) e a suo carico scatta l’obbligo della reperibilità.
Da quest’anno è stato costituito il Polo Unico INPS per la gestione cumulativa dei controlli per le assenze per malattia di tutti i dipendenti pubblici, (ad esclusione dei dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali e delle aziende speciali nonché dei dipendenti della provincia autonoma di Trento) e dei dipendenti privati. Dal 1 settembre inoltre sono state introdotte nuove regole sulle visite fiscali.
Sia per gli statali che per i privati la reperibilità è attiva 7 giorni 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Cade il vincolo dell’unica visita fiscale per ogni assenza per malattia, l’INPS potrà infatti ripetere la visita fiscale anche più volte al giorno e più volte nello stesso periodo di malattia. E’ obbligatoria la visita fiscale in caso di assenza per malattia immediatamente successiva o precedente al weekend, alle ferie o ad un altro giorno di riposo.
Le fasce di reperibilità sono :
per gli statali dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
per i privati dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00
In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare e/o ambulatoriale, scattano immediatamente le sanzioni economiche -
1.L’assenza alla prima visita comporta la perdita del trattamento di malattia per i primi 10gg;
2.L’assenza alla seconda visita, oltre alla perdita dei primi 10gg di malattia, comporta la riduzione del 50% del trattamento per il periodo residuale;
3.L’assenza alla terza visita comporta l’interruzione per il residuo periodo di prognosi
A queste sono da aggiungersi le sanzioni disciplinari. Potrà infatti il datore di lavoro ritenere violati i doveri di buona fede e correttezza che devono caratterizzare tutta la condotta del lavoratore e decidere di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare ex art. 7 L.300/1970 o secondo il T.U.P.U..
Le sanzioni non scattano qualora il lavoratore possa giustificare l’assenza. Le giustificazioni rientrano però in una casistica ben precisa, ed invero concomitanza di altre visite specialistiche in coincidenza di orario, eventi imprescindibili, presenza in altre pertinenze dell’abitazione, cause di forza maggiore.
Tuttavia l’obbligo della reperibilità decade automaticamente per infortunio sul lavoro, patologie documentate per cause di servizio, menomazioni attestate, gestazione a rischio.
Dal 2016 sono considerate patologie esenti le patologie gravi che necessitano di terapie salvavita, stati patologici connessi ad invalidità riconosciuti da apposite commissioni e ricoveri.