Indebito pensionistico. Accertamento dell’obbligo negativo.

22 ottobre 2018

L'art. 52, comma 2, L.88/1986, evidenzia che laddove siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

La Cassazione con sentenza n.482/2017, ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, "le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato".

Sostanzialmente qualora l’emolumento pensionistico sia stato riconosciuto dall’Istituto previdenziale, con apposito titolo su domanda dell’interessato, ed in sede di revisione e/o rettifica l’Istituto accerti la corresponsione di somme non dovute, le stesse non potranno essere ritenute indebitamente percepite, qualora non si prefiguri il dolo dell’interessato, ovvero un comportamento omissivo e/o elusivo che abbia indotto in errore, (quote in eccedenza per  erogazione di pensione di reversibilità / pensione diretta integrata al minimo / quote di pensione concessa all’estero).

Di contro, per le prestazioni pensionistiche per le quali esiste l’obbligo di comunicazione, esempio trattato di recente dalla Suprema Corte con sentenza n.26231/2018, (eccedenza di prestazione dell’assegno mensile di assistenza per superamento redditi), è onere dell’accipiens/pensionato dimostrare la sussistenza del titolo che consenta la percezione dell’emolumento.


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