Domicilio digitale: come cambiano le regole? Pec riferimento d’obbligo!

26 ottobre 2018

La notificazione a mezzo pec, anche se contenente dei vizi procedimentali, è valida e deve essere privilegiata rispetto a qualsiasi altra forma di notificazione.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con una sentenza a Sezioni Unite di settembre u.s., (23620/2018),  che riprendendo un principio già enunciato, (sent. n.17048/2017), rileva preliminarmente che a seguito dell’introduzione del “domicilio legale”, corrispondente all’indirizzo pec che ciascun avvocato è tenuto a comunicare al proprio consiglio dell’ordine, le notificazioni devono essere fatte digitalmente a tale indirizzo.
Residua la possibilità di procedere alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario ove pende la lite solo nel caso in cui il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio e comunque l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Resta valida la notificazione che pur contenendo dei vizi procedimentali, come per esempio il formato del file doc invece che pdf o l’omissione del codice fiscale o ancora l’omessa dicitura nell’oggetto dell’indicazione notificazione ai sensi della legge 53 del 1994, giunge a conoscenza del destinatario e non pregiudica il suo diritto di difesa, o rechi altro pregiudizio per la decisione.
Si potrebbe dire, quindi, che il principio del raggiungimento dello scopo rispetto alla forma trova sempre piena applicazione.


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