Costi, specializzazioni, rivoluzione tecnologica ed esigenze di un mercato sempre più rivolto alla multidisciplinaerità, hanno negli ultimi anni modificato il concetto di lavoro dei liberi professionisti che devono necessariamente approcciarsi ad un diverso mercato professionale molto più competitivo rispetto al passato.
Dal piccolo studio a dimensione diretta professionista/cliente, certamente più leggero per costi, allo studio di medie dimensioni che si avvale di collaboratori o di diverse professionalità, ai grandi studi con grandi capacità professionali e relazionali esterne, per tutti è stato necessario rapportarsi alla obbligatoria digitalizzazione dell’attività ed all’avvento delle nuove tecnologie che per le strutture più grandi ed articolate ha determinato l’individuazione di una nuova figura professionale con competenze informatiche e di programmazione nonché alla modifica del mercato della domanda, con evidenti ripercussioni sulla organizzazione e razionalizzazione del lavoro.
Da più parti quindi è stata avvertita la necessità di forme associative tra professionisti non incompatibili con l’individualità del rapporto con il professionista.
Già la legge 266/1997, abrogando l’art. 2 della L.1815/39 che vietava l’esercizio in forma societaria dello studio professionale, aveva previsto l’esercizio in forma associata e societaria delle professioni, fermo restando il carattere rigorosamente personale della prestazione. Capacità di stare in giudizio, obbligo di utilizzo della dizione di studio tecnico (legale, commerciale, contabile o altro con l’indicazione dei nomi dei professionisti e dei rispettivi titoli), atto costitutivo, statuto, conferimenti, amministrazione e rappresentanza disgiunta e congiunta, recesso morte del socio, nonché tutte le vicende giuridiche dell’associazione seguono le norme del codice civile previste per le forme delle società semplice.
L’evoluzione dello studio associato è oggi la società tra professionisti.
Le Stp sono regolamentate dall’art.10 della Legge 183/2011 e dal successivo decreto attuativo DM Giustizia n.34 dell’8/02/2013. La prima differenza rispetto allo studio associato che oggi le società tra professionista possono essere costituite con qualsiasi forma giuridica, anche con nome di fantasia e possono ricomprendere anche soci non professionisti (anche solo socio di capitale), con obbligo di iscrizione al Registro delle imprese poi notificate all’ordine di appartenenza o al collegio o albo di riferimento.
L’INPS con due recenti circolari la n.77 dell’1/06/2018 ha previsto il censimento delle società e la regolamentazione dell’accesso ai servizi telematici e la n.102 del 16/10/2018 avente ad oggetto la regolamentazione comunitaria relativamente alla legislazione applicabile agli iscritti alla gestione separata, (si riafferma il principio della unicità della legislazione applicabile anche qualora il soggetto esplichi attività lavorativa in più stati membri).
Ormai il processo di trasformazione è iniziato e tra qualche anno il panorama professionale vedrà una trasformazione quasi obbligata dell’organizzazione del lavoro nella quale i professionisti malgrado le resistenze dovranno comunque competere con grosse realtà professionali anche estere per offrire una prestazione di assistenza più ampia e completo.