Luci ed ombre nell'era del processo civile telematico

17 dicembre 2018

Se manca l’attestazione di conformità autografa il ricorso è improcedibile.
Sempre più severo è il giudizio degli Ermellini in merito ad eventuali omesse attestazioni di conformità. Pena l’improcedibilità del ricorso.
Confermando, quanto già espresso in precedenza con riferimento alla mancata attestazione di conformità della sentenza impugnata, la S.C. statuisce l’improcedibilità anche del ricorso per cassazione redatto e notificato con modalità telematiche e trasmesso alla Corte privo della relativa attestazione di conformità e sottoscrizione autografa dell’avvocato.
Seguendo un orientamento ancora più restrittivo, la Corte con la recente ordinanza n.31698 del 7/12/2018, considera l’assenza dell’attestazione di conformità, requisito di procedibilità dell’intero procedimento, non ammettendo, come con pronunce precedenti la possibile sanatoria prima dell’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
La Corte sostanzialmente ribadisce che la sola firma digitale non risponda all’esigenza di sottoscrizione soddisfatta solo con la sottoscrizione autografa “analogica” del difensore.
A nulla rileverà la mancata contestazione della controparte, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.


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