La vicenda è nota ed è stata ampiamente riportata da tutte le testate giornalistiche e televisive.
I riders ovvero i ciclofattorini della Foodora, oggi acquisita dalla Globo, avevano protestato per essere stati licenziati e per le condizioni di lavoro ed avevano intentato causa per impugnazione di licenziamento e richiesta di riconoscimento del vincolo di subordinazione con le conseguenti ricadute economiche e previdenziali.
Il Tribunale di Torino nel mese di aprile aveva rigettato le domande avanzate, equiparando la loro figura a quella dei lavoratori autonomi, nello stesso solco anche una seconda pronuncia nel mese di settembre del Tribunale di Milano. Di fatto ai lavoratori impiegati attraverso l’utilizzo di piattaforme, sistema economico ormai ampiamente diffuso anche in Italia, la cosiddetta gig economy, non avevano trovato idonea tutela in assenza di effettiva contrattazione di riferimento. Non era stato riconosciuto esistente il vincolo della subordinazione, in assenza di una etero organizzazione lavorativa e nella disponibilità per i riders di una propria organizzazione lavoro, senza obbligo di consegna, e con la possibilità di prendere o meno gli ordini.
La Corte di Appello di Torino, ha parzialmente sovvertito la decisone, e pur non reintegrando i cinque lavoratori che avevano intentato la causa, ritenuti sempre autonomi, ha riconosciuto le rivendicazioni economiche avanzate, equiparandoli ai lavoratori del settore logistico contratto trasporto merci – V livello, con le ricadute economiche dovute all’inquadramento, (differenze retributive paga minima, contribuzione previdenziale).
La diversa valutazione della Corte certamente costituisce un precedente giurisprudenziale che per la prima volta interviene in un’aera di lavoro sommersa pur se sempre più diffusa. Pur non procedendo la Corte ad una riqualificazione del rapporto di lavoro, ha ritenuto applicabile il disposto dell’art.2 comma 1 del D.Lgs.81/2015 che estende ai rapporti non subordinati la disciplina del lavoro subordinato a determinate condizioni ritenute sussistenti.
Ovviamente il precedente si applica solo ai lavoratori ricorrenti che hanno avviato l’azione, ma certamente costituisce un monito per le azienda e le ripercussioni potranno valutarsi nel breve e medio periodo e potrebbero anche modificare il sistema lavoro fino ad oggi seguito, ciò tenuto conto della scelta di inquadrare i rider in un contratto nazionale, effettuata dalle sigle sindacali (Accordo del 18 luglio 2018 sottoscritto tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti Confetra, Fedit, Assologistica, Federspedi, Confartigianato trasporti, secondo cui all’attività di consegna delle merci che non richiedono la patente B o superiore si applicano tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL logistica).
E’certamente auspicabile un tavolo di confronto tra parti sociali e aziende che consenta di arrivare a soluzioni comuni sulla qualificazione del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro intervenuto in seguito alla sentenza di Torino, ha preannunciato che entro marzo si procederà all’adozione di una norma regolamentativa del rapporto di lavoro dei ciclofattorini.