La materia è stata recentemente normata per l’intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n.232/2018 ha riconosciuto al figlio del disabile, non convivente al momento della richiesta, la possibilità di fruire del congedo straordinario, instaurando anche successivamente la convivenza nel caso di mancanza, decesso o disabilità dei soggetti conviventi con il disabile da assistere.
La Corte ha infatti abrogato l’art.42 comma 5 D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui fissando l’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio, richiedeva quale requisito essenziale la convivenza con il disabile al momento della proposizione della domanda.
La Corte precisa : il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.
Sul punto l’INPS ha diramato istruzioni operative rivolte ai lavoratori dipendenti per il settore privato con la circolare n.49 del 5/04/2019.