Class Action in chiaro scuro la riforma che sposta la disciplina dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile

23 aprile 2019

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 12 aprile 2019 “Disposizioni in materia di azioni di classe”, il Legislatore ha finalmente dettato una disciplina organica della materia, inserendola nella sezione procedimenti speciali del codice di procedura civile – libro IV  - titolo VIII-bis – “Dei procedimenti Collettivi” – artt. da 840 bis a 840 sexiesdecies – e nelle disposizioni di attuazione.

Le norme disciplineranno le modalità di esercizio dell’azione collettiva, che di fatto potrà essere esercitata solo tra 12 mesi, e per le lesioni successive, poiché l’applicazione è stata posticipata, restando in vigore fino alla predetta data le disposizioni del Codice del Consumo.

Premesso che rimangono saldi i principi per cui l’azione potrà essere esperita soltanto dalle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco (in corso di predisposizione presso il Ministero della Giustizia), nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per atti e comportamenti lesivi dei diritti della collettività (e non di interessi legittimi), per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L’azione si presenta con ricorso con competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese della sede del resistente, e la successiva comparizione andrà fissata secondo i termini scanditi dalla normativa.

Ben precise le competenze della cancelleria che dovrà procedere alla pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici (ancora in corso di allestimento).

Gli anticipi dei costi degli accertamenti, ivi inclusi i costi di una espletanda CTU, sono a carico dei resistenti, salvo specifici motivi.

Superato il vaglio di ammissibilità, la sentenza di accoglimento –

1.provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie, 2.accerta la condotta, 3.definisce i caratteri dei diritti individuali omogeni, dichiara aperta la procedura di adesione, 4.nomina il giudice delegato, 5.nomina il rappresentate comune degli aderenti.

Certo però che malgrado la digitalizzazione, non è stata prevista la procedura di adesione a mezzo pec, i termini per la proponibilità di una pluralità di azioni sono molti restrittivi, non è stata prevista alcuna forma di pubblicità, se non la pubblicazione sulla area pubblica del portale, solo per gli addetti ai lavori.