studiolegaleintersimone.it Rss https://www.studiolegaleintersimone.it/ Studio legale Intersimone - Avv Santina Intersimone it-it Wed, 28 Jul 2021 16:53:05 +0000 Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0000 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Vida Feed 2.0 info@studiolegaleintersimone.it (Studio legale Intersimone) info@studiolegaleintersimone.it (Avv Santina Intersimone) Mediacontent https://www.studiolegaleintersimone.it/vida/foto/logo.png studiolegaleintersimone.it Rss https://www.studiolegaleintersimone.it/ Premio alla solidarietà Adolfo Celi https://www.studiolegaleintersimone.it/post/548/1/premio-alla-solidarieta-adolfo-celi https://www.studiolegaleintersimone.it/post/548/1/premio-alla-solidarieta-adolfo-celi]]> Ogni premio è importante, ma questo occupa un posto speciale nel mio cuore.
E' sempre un'esperienza stupenda aiutare gli altri.
Ringrazio tutte le componenti del CIRS per avermi dato l'opportunità di far parte di questo progetto e per il premio ricevuto in riconoscimento del mio impegno professionale nel sostegno dell'Ente.

 

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Wed, 28 Jul 2021 16:53:05 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/548/1/premio-alla-solidarieta-adolfo-celi
Sant’Alessio, "Villa Solaria" nel declino da due anni: 13 operatori rimasti senza lavoro https://www.studiolegaleintersimone.it/post/547/1/sant-alessio-villa-solaria-nel-declino-da-due-anni-13-operatori-rimasti-senza-lavoro https://www.studiolegaleintersimone.it/post/547/1/sant-alessio-villa-solaria-nel-declino-da-due-anni-13-operatori-rimasti-senza-lavoro]]> Quando nacque, negli Anni ’80, era un fiore all’occhiello nel comprensorio e per tanti anni è stata un punto di riferimento nel settore. Adesso sta precipitando inesorabilmente verso il declino. È chiusa ormai da due anni “Villa Solaria”, la casa-albergo per anziani di Sant’Alessio Siculo di proprietà del Comune. Le porte sono state sbarrate a marzo 2019 dopo la rinuncia dell’ultimo affidatario, la società cooperativa sociale “Genesi” di Messina, a garantirne la gestione per sei anni, in seguito all’aggiudicazione del dicembre 2018, al canone annuale di 68mila 250 euro, e così ormai da 24 mesi l’edificio è divenuto fantasma e non è stato ancora trovato un nuovo operatore in grado di riaprire la casa-albergo, che fino alla chiusura ospitava 14 anziani e dava lavoro a 18 unità di personale. A giugno 2019 l’Amministrazione comunale aveva deciso di avviare una nuova gara d’appalto, fissando un canone annuo di locazione di 65mila euro, sempre per sei anni, affidandosi alla centrale di committenza Asmel a cui ha inviato il bando, il capitolato e tutti gli allegati per le procedure telematiche. Gara che però non è mai partita, perchè la centrale pretendeva il pagamento dalla futura società aggiudicataria di 27mila euro di spese per la procedura e dunque a marzo 2020 il Comune ha deciso di troncare ogni rapporto con la centrale di committenza, rescindendo gli accordi. Da allora è passato un anno, ma l’Amministrazione non ha ancora aderito ad una nuova piattaforma per celebrare la gara e dunque si è perso del tempo prezioso: “Abbiamo preso contatti con la centrale di committenza di Letojanni e contiamo al più presto di aderire - spiega il sindaco Giovanni Foti - faremo un altro tentativo e se la prossima gara per la gestione di Villa Solaria dovesse andare deserta, metteremo la struttura tra i beni da alienare”. L’ultimo vincitore dell’appalto ha rinunciato in quanto non aveva intenzione di assumere i 18 dipendenti che già prestavano servizio all’interno con il precedente gestore, ritenendo di aver partecipato ad una gara che prevedeva il solo affitto della struttura senza vincoli di assunzioni e non potendo sostenere i costi per riassorbire tutte le unità di personale. I 18 lavoratori (13 quelli effettivamente in servizio) non sono dunque transitati ufficialmente al nuovo operatore e quindi non hanno mai percepito la cassa integrazione ma solo un periodo di indennità di disoccupazione, senza contare che ad alcuni non sono stati corrisposti tutti gli stipendi arretrati. Nel frattempo c’è chi ha trovato un altro impiego ma tanti sono rimasti senza lavoro a causa della mancata riapertura della casa per anziani del Comune. “La struttura non è più appetibile - sostiene l’assessore ai Servizi sociali, Natale Ferlito - ce ne sono già altre a Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Taormina e bisogna cambiarne la destinazione”. Con il passare del tempo i locali rischiano però di deteriorarsi e il piano terra viene attualmente usato dal Comune come deposito per i contenitori dei rifiuti.

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Thu, 11 Mar 2021 16:28:35 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/547/1/sant-alessio-villa-solaria-nel-declino-da-due-anni-13-operatori-rimasti-senza-lavoro
Passaggio di consegne per il servizio CUP di Messina https://www.studiolegaleintersimone.it/post/546/1/passaggio-di-consegne-per-il-servizio-cup-di-messina https://www.studiolegaleintersimone.it/post/546/1/passaggio-di-consegne-per-il-servizio-cup-di-messina]]> Finalmente si è concretizzato il passaggio di consegne per il servizio CUP di Messina alla subentrante cooperativa ASSO. Lo studio unitamente alla Segreteria Provinciale della SLC-CGIL ha sostenuto e continua a sostenere le lavoratrici e i lavoratori nella difficile transizione. Il riassorbimento dei lavoratori, le giuste retribuzioni ed il diritto a percepirle regolarmente sono stati temi affrontati negli ultimi anni e da giorno 1 luglio trovano ufficiale riconoscimento nell'avvio al lavoro di circa 50 ex dipendenti di Radio Call Service, con la possibilità di un ulteriore implemento del servizio.

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Tue, 30 Jun 2020 17:52:44 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/546/1/passaggio-di-consegne-per-il-servizio-cup-di-messina
Sant’Alessio, accordo vicino tra Comune e dipendenti vincitori della causa di lavoro https://www.studiolegaleintersimone.it/post/545/1/sant-alessio-accordo-vicino-tra-comune-e-dipendenti-vincitori-della-causa-di-lavoro https://www.studiolegaleintersimone.it/post/545/1/sant-alessio-accordo-vicino-tra-comune-e-dipendenti-vincitori-della-causa-di-lavoro]]> Si profila un accordo tra il Comune di Sant’Alessio e i tre dipendenti che lo scorso marzo hanno vinto il ricorso al Tribunale del Lavoro, presentato nel 2016 contro l’Ente, per chiedere la conversione dei contratti a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazione del D. Lgs 368/2001, la ricostituzione delle carriere ai fini economici e giuridici, l’anzianità di servizio e il risarcimento dei danni per il periodo di precariato subìto e ogni altro diritto previsto dalla legge. Nei giorni scorsi il legale dell’Amministrazione, l’avvocato Santina Intersimone di S. Teresa di Riva, ha avanzato una proposta di transazione al legale dei tre impiegati, l’avvocato Antonella Russo di Messina, per cercare di trovare un accordo e chiudere la vicenda, senza far proseguire ulteriormente il contenzioso attualmente in corso in appello ma non ancora entrato nel vivo della discussione. Con sentenza del 15 marzo il giudice ha dato ragione sotto il profilo del risarcimento del danno ai tre dipendenti, Giuseppe Domenico Moschella, Domenico Antonino Santoro e Carmela Costantino, riconoscendo a ciascuno di loro un indennizzo pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale oltre interessi, più le spese di lite a carico del Comune. Verdetto che porterebbe l’Ente a dover sborsare almeno 40-50mila euro per risarcire i tre. Adesso, anche alla luce della stabilizzazione di tutti i precari comunali prevista a giorni, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Foti sta cercando di comporre bonariamente la vicenda e non proseguire il contenzioso in corso nel giudizio di secondo grado e le parti si stanno confrontando per arrivare ad un intesa che soddisfi entrambi rispetto a quanto stabilito in sentenza. I presupposti sembrano esserci tutti e la firma dei contratti a tempo indeterminato, che avverrà nei prossimi giorni dopo il via libera alla stabilizzazione di tutti i 16 precari arrivato dal Ministero dell’Interno, giocherà sicuramente un ruolo decisivo per la risoluzione del contenzioso che va avanti da tre anni.

Articolo originale su sikilynews.it

 

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Tue, 7 Jan 2020 16:24:22 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/545/1/sant-alessio-accordo-vicino-tra-comune-e-dipendenti-vincitori-della-causa-di-lavoro
La CGIL continua nella battaglia per abbattere pezzi della struttura del JOBS ACT https://www.studiolegaleintersimone.it/post/544/1/la-cgil-continua-nella-battaglia-per-abbattere-pezzi-della-struttura-del-jobs-act- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/544/1/la-cgil-continua-nella-battaglia-per-abbattere-pezzi-della-struttura-del-jobs-act-]]> Di recente in una controversia innanzi al tribunale di Milano, nella quale sia Filcams e sia la Cgil sono state parti costituite ad adiuvandum, in materia di licenziamenti collettivi sono stati sollevati dubbi di legittimità sulla inapplicabilità della reintegra ad una lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del jobs act, con applicazione del regime a tutele crescenti.

Nel dettaglio erano in discussione le impugnative di un gruppo di lavoratori in mobilità, con richiesta di reintegra accolta, eccetto che per una lavoratrice assunta prima dell’entrata in vigore della nuova normativa con contratto a tempo determinato successivamente trasformato, appunto dopo il 7 marzo in contratto a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Milano ha rimesso la questione per sospetta violazione degli artt. 29 e 30 della Carta UE dei diritti e della direttiva UE 99/70, alla Corte di Giustizia per un approfondito esame.

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Tue, 10 Sep 2019 19:17:14 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/544/1/la-cgil-continua-nella-battaglia-per-abbattere-pezzi-della-struttura-del-jobs-act-
Se siete contrari all’ennesima delibera condominiale e vi volete opporre fate attenzione al modo in cui manifestate il vostro dissenso https://www.studiolegaleintersimone.it/post/543/1/se-siete-contrari-all-ennesima-delibera-condominiale-e-vi-volete-opporre-fate-attenzione-al-modo-in-cui-manifestate-il-vostro-dissenso https://www.studiolegaleintersimone.it/post/543/1/se-siete-contrari-all-ennesima-delibera-condominiale-e-vi-volete-opporre-fate-attenzione-al-modo-in-cui-manifestate-il-vostro-dissenso]]> Le assemblee condominiali, come è noto, si caratterizzano per il clima acceso e le interminabili discussioni, che possono degenerare in vere e proprie risse….ma attenzione alla condotta posta in essere.

Protestare, dissentire è legittimo ma non bisogna farsi sopraffare dal risentimento.

È quanto accaduto ad un condomino che, contrario all’ennesima delibera di approvazione di lavori condominiali, per esprimere il proprio dissenso, dopo aver minacciato i partecipanti all’assemblea, spintonato un condomino, provocandone la caduta, strappato la pagina del verbale, ha provveduto a mangiarla.

Per la Suprema Corte, la condotta posta in essere dal condomino dissenziente e risentito integra le fattispecie di minaccia e violenza, ed infatti, a causa della sua condotta, l’intera assemblea ha dovuto  tollerare la sospensione della seduta, in attesa dell’intervento della polizia che calmasse gli animi, e poi ha dovuto provvedere a riscrivere nuovamente verbale che, nelle more, era stato mangiato dal condomino. 

Condotta che non può essere tollerata in alcun modo, ed infatti, secondo la Corte di Cassazione, all’irascibile condomino non può essere riconosciuta la particolare tenuità dell’offesa proprio per la modalità in cui è stata posta in essere.

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Fri, 2 Aug 2019 11:45:35 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/543/1/se-siete-contrari-all-ennesima-delibera-condominiale-e-vi-volete-opporre-fate-attenzione-al-modo-in-cui-manifestate-il-vostro-dissenso
Amministratore di Sostegno (ADS). Consenso informato e disposizioni sanitarie anticipate https://www.studiolegaleintersimone.it/post/542/1/amministratore-di-sostegno-ads-consenso-informato-e-disposizioni-sanitarie-anticipate https://www.studiolegaleintersimone.it/post/542/1/amministratore-di-sostegno-ads-consenso-informato-e-disposizioni-sanitarie-anticipate]]> Nella materia è recentemente è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.144/2019 in relazione al generico potere di rappresentanza esclusiva in campo sanitario assegnata all’ADS, in assenza di disposizioni antecedenti sulla possibilità di interrompere le cure e cessare il trattamento dell’amministrato, senza autorizzazione del Giudice tutelare.

Premesso che il rifiuto delle cure attiene alla sfera dei diritti personalissimi ed indisponibili di ciascuno, dal che l’impossibilità di trasferirli a terzi in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, la Corte ha ritenuto necessario l’intervento del giudice tutelare per la ricostruzione di volontà dell’incapace, non ritendo fondata la questione sollevata.

La questione di legittimità costituzionale aveva ad oggetto il contrasto dell’art.3 commi 4 e 5 L.219/2017 (norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato, in relazione agli artt. 2,3,13 e 32 della Costituzione.

Secondo la Corte è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e circoscrivere i poteri dell’amministratore, anche in ambito sanitario, nell’ottica di apprestare misure volte a garantire la migliore tutela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto la volontà, come espressamente prevede l’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017.

La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, pertanto, richiede al giudice tutelare di modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell’amministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del disabile. L’adattamento dell’amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun beneficiario è, poi, ulteriormente garantito dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all’amministratore anche in un momento successivo alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del disabile.

Sostanzialmente l’amministratore non deve decidere né al posto dell’incapace, né per l’incapace perché rifiutare le cure è un diritto personalissimo che presuppone l’accertamento della volontà dell’interessato in assenza di idonee disposizioni preesistenti.

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Tue, 25 Jun 2019 11:40:06 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/542/1/amministratore-di-sostegno-ads-consenso-informato-e-disposizioni-sanitarie-anticipate
Condotta omissiva del medico e omessa diagnosi prenatale https://www.studiolegaleintersimone.it/post/541/1/condotta-omissiva-del-medico-e-omessa-diagnosi-prenatale https://www.studiolegaleintersimone.it/post/541/1/condotta-omissiva-del-medico-e-omessa-diagnosi-prenatale]]> Esiste un diritto a non nascere se non sani?

Il diritto alla vita e alla salute sono entrambi diritti indisponibili, e in alcuni casi necessitano di essere contemperati. Si pensi al caso in cui la gravidanza costituisca un grave pregiudizio per la salute fisica o psichica della gestante. L’ipotesi classica è rappresentata dalla diagnosi di patologie gravi di cui è affetto il nascituro (malattie, sindromi) che, possono rappresentare un grave turbamento psichico della futura mamma e legittimano il ricorso al c.d. aborto terapeutico.

In casi simili si è sempre portati a pensare e a tutelare le scelte della futura mamma ma, per un attimo, pensiamo al nascituro: in assenza di una corretta diagnosi prenatale potrà invocare il diritto a non nascere? Quale tutela viene riconosciuta?

In assenza di una specifica norma di legge, la magistratura è stata chiamata a dare una risposta alle domande che noi ci siamo poste, affermando che: non esiste un diritto a non nascere se non sani bensì esiste un diritto ad avere una diagnosi corretta per poter ricorrere alle cure che il caso specifico richieda.

In altre parole, si è rilevato che nel caso di omessa diagnosi prenatale non solo si è preclusa la possibilità per i neogenitori di autodeterminarsi effettuando una scelta consapevole: ricorrere all’aborto terapeutico nei termini previsti o “prepararsi” alle condizioni di vita del piccolo, bensì deve essere riconosciuta la lesione del diritto alla piena estrinsecazione della personalità del piccolo, protetto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

In casi simili si assiste ad una limitazione del pieno sviluppo della persona affetta da malformazioni che, altresì, entra a far parte di un nucleo familiare alterato che impedisce o rende più ardua la concreta e costante attuazione dei diritti-doveri dei genitori sancita da dettato costituzionale, che tutela la vita familiare nel suo libero e sereno svolgimento sotto il profilo dell’istruzione, educazione, mantenimento dei figli.

Per “riparare” tale lesione, può essere richiesta una tutela risarcitoria dall’intero nucleo familiare del bimbo nato malformato, in quanto tutti i componenti del nucleo familiare rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra il medico e la gestante, nei cui confronti la prestazione è dovuta.

Sotto il profilo della quantificazione del danno si è consolidato l’orientamento secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire secondo il criterio dell’equità.

Tuttavia, per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

In ogni caso, nella valutazione equitativa non si potrà prescindere da alcune considerazioni:

- la specificità e gravità della patologia cui è affetto il piccolo.

- dell’effetto negativo legato alla crescita del figlio (in altri contesti vissuta con gioia ed aspettative), cui si accompagna un aumento delle incombenze legate all’accudimento, senza alcuna diminuzione della sofferenza dei genitori.

- dell’impatto negativo sulla vita familiare, di cui, con alto grado di probabilità se non di certezza, può predicarsi il deterioramento in termini di serenità,

- della riduzione o, comunque, compromissione dei rapporti verso gli altri figli, il cui bisogno di attenzione e cure verrà sicuramente posposto a quello del fratello/sorella malata.

- l’ansia e l’angoscia causata dalla preoccupazione legate alla salute del piccolo nato malato.

- il mutamento delle abitudini di vita per poter assistere il figlio nato menomato.

- il fatto di essersi trovati, senza alcuna preparazione psicologica, di fronte alla realtà di un figlio sofferente.

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Wed, 12 Jun 2019 17:24:46 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/541/1/condotta-omissiva-del-medico-e-omessa-diagnosi-prenatale
Avvocati amministrativisti sempre più smart – avvisi su Telegram e il PCT ??? https://www.studiolegaleintersimone.it/post/539/1/avvocati-amministrativisti-sempre-piu-smart-&8211-avvisi-su-telegram-e-il-pct- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/539/1/avvocati-amministrativisti-sempre-piu-smart-&8211-avvisi-su-telegram-e-il-pct-]]> Il Consiglio di Stato ha scelto, tra i programmi di messaggistica istantanei Telegram, per avvisare gli avvocati sullo stato delle cause.

Il progetto denominato “In udienza con un messaggio”, che partirà in via sperimentale con le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, e solo successivamente con quelle del TAR, dal prossimo 6 giugno, prevede infatti che gli avvocati interessati, a seguito dell’iscrizione al canale Telegram (CDS_Sezione_Sesta) riceveranno informazioni sui lavori dell’udienza: numero di chiamata, chiamata successiva, interruzioni e riprese di lavoro.

Il Canale, tuttavia, prevede solo la ricezione dei messaggi e non vi sarà anche la possibilità da parte dell’utente di rispondere.

Consci delle differenze pratiche e sostanziali tra PAT e PCT, non possiamo fare a meno di rilevare che, mentre, il giudice amministrativo si mostra sempre più smart e telematico in ogni stato e grado del giudizio, nel giudizio civile vi sono numerose difficoltà pratiche per il mancato avvio del processo civile telematico in Cassazione.

Numerose sono le pronunce di improcedibilità dei ricorsi per Cassazione dovuti alle omesse o inesatte attestazioni di conformità degli atti depositati telematicamente in primo e secondo grado.

In sintesi: mentre i primi due gradi del giudizio si svolgono con modalità telematiche, una volta giunti in Cassazione, bisogna produrre alla S.C. tutto su supporto analogico corredato dall’asseverazione di conformità sottoscritta in modo autografo dall’avvocato.

Ciò è giustificato dal mancato avvio del processo telematico anche innanzi alla Suprema Corte che, più volte ha affermato, che le anzidette formalità sono necessarie in quanto il Giudice di legittimità non ha accesso al fascicolo telematico ed è quindi impossibilitato ad un eventuale controllo.

Attraverso l’asseverazione di conformità il difensore si assume la responsabilità della corrispondenza tra il fascicolo telematico e quello analogico.     

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Tue, 4 Jun 2019 12:43:59 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/539/1/avvocati-amministrativisti-sempre-piu-smart-&8211-avvisi-su-telegram-e-il-pct-
Disciplinate le figure professionali di gaming hall e sale bingo https://www.studiolegaleintersimone.it/post/540/1/disciplinate-le-figure-professionali-di-gaming-hall-e-sale-bingo https://www.studiolegaleintersimone.it/post/540/1/disciplinate-le-figure-professionali-di-gaming-hall-e-sale-bingo]]> Il 15 maggio le associazioni di categoria hanno firmato una ipotesi di accordo che finalmente nell’ambito del CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo, ed in allegato allo stesso, disciplina le figure professionali dei dipendenti delle sale bingo e delle gaming hall, suddivisi in 5 categorie (gaming hall manager / gaming hall specialist / gaming hall operator / gaming hall operator junior ), e prevede  ulteriori 3 tipologie di apprendistato per le gaming hall, (gaming hall lead / gaming hall specialist / gaming hall operator).

Con la presente regolamentazione, si è cercato di mettere ordine nel settore del gioco uniformando la disciplina fino a questo momento carente e disarticolata e soprattutto provvedendo a disciplinare le figure professionali.

Il personale impiegato nelle sale ed il correlativo indotto costituiscono un cospicuo numero di lavoratori per i quali è stata particolarmente sentita nell’ultimo ventennio l’esigenza di valorizzare le specifiche professionalità, di riorganizzare i servizi, procedendo a gestire i picchi di lavoro, e non ultimo si è tentato di normare la flessibilità operativa.

A decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo sottoscritto ed esperite le procedure di attuazione, i dipendenti saranno inquadrati e retribuiti secondo i suddetti livelli e qualifiche.

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Thu, 30 May 2019 09:52:51 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/540/1/disciplinate-le-figure-professionali-di-gaming-hall-e-sale-bingo
Sicurezza sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione https://www.studiolegaleintersimone.it/post/538/1/sicurezza-sul-lavoro-&8211-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-omessa-formazione https://www.studiolegaleintersimone.it/post/538/1/sicurezza-sul-lavoro-&8211-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-omessa-formazione]]> Il mancato adempimento degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro espone il datore di lavoro, in relazione al diverso grado di responsabilità civile, penale e amministrativa, alla applicazione a suo carico di sanzioni a diverso titolo.

A fronte dell’obbligo del datore di lavoro che sia anche RSPP, (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione),  di provvedere alla formazione ed all’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e comunque gestione dell’emergenza, nonché alla formazione specifica per l’uso di attrezzature di tutti lavoratori, l’omissione espone il datore di lavoro all’applicazione della sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda nelle cifre stabilite dall’art. 55 comma 5 del T.U. Sicurezza DLgs 81/2008.

Il nuovo regime sanzionatorio, in materia di omessa formazione, introdotto con il DLgs 151/2015, che ha limato il T.U. sicurezza, ha sostanzialmente graduato l’imposizione ancorandola al numero dei lavoratori coinvolti nel controllo, stabilendo il raddoppio della sanzione dei lavoratori sono in numero superiore a 5 e la triplicazione se i lavoratori coinvolti sono in numero superiore a 10.

Ne consegue che qualora il datore di lavoro non vi adempia e si verifichi un infortunio, lo stesso “sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento”.

Secondo l’ormai costante orientamento della Suprema Corte, nella verificazione di infortunio, il discrimen da individuare nell’accertamento della responsabilità datoriale, è dato dall’adempimento degli obblighi alla formazione e informazione.

Se il lavoratore è stato adeguatamente formato e nel rispetto di tutte le altre norme, il suo comportamento imprudente e/o negligente causativo di danno, non grava sul datore di lavoro, diversamente vi è responsabilità acclarata e non surrogabile dal personale bagaglio di esperienza del lavoratore coinvolto, pur se data dalla pluriennale esperienza operativa o da conoscenza acquisita per la collaborazione tra colleghi.

Di contro il rispetto dell’obbligo della formazione e informazione, nonché l’adozione dei presidi di sicurezza non esime il datore di lavoro e o il preposto con apposita delega, dalla responsabilità penale in caso di infortunio nel quale si accerti la mancata adozione, per esempio, dei dispositivi di protezione individuale.

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Fri, 10 May 2019 18:00:47 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/538/1/sicurezza-sul-lavoro-&8211-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-omessa-formazione
Class Action in chiaro scuro la riforma che sposta la disciplina dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile https://www.studiolegaleintersimone.it/post/536/1/class-action-in-chiaro-scuro-la-riforma-che-sposta-la-disciplina-dal-codice-del-consumo-al-codice-di-procedura-civile- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/536/1/class-action-in-chiaro-scuro-la-riforma-che-sposta-la-disciplina-dal-codice-del-consumo-al-codice-di-procedura-civile-]]> Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 12 aprile 2019 “Disposizioni in materia di azioni di classe”, il Legislatore ha finalmente dettato una disciplina organica della materia, inserendola nella sezione procedimenti speciali del codice di procedura civile – libro IV  - titolo VIII-bis – “Dei procedimenti Collettivi” – artt. da 840 bis a 840 sexiesdecies – e nelle disposizioni di attuazione.

Le norme disciplineranno le modalità di esercizio dell’azione collettiva, che di fatto potrà essere esercitata solo tra 12 mesi, e per le lesioni successive, poiché l’applicazione è stata posticipata, restando in vigore fino alla predetta data le disposizioni del Codice del Consumo.

Premesso che rimangono saldi i principi per cui l’azione potrà essere esperita soltanto dalle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco (in corso di predisposizione presso il Ministero della Giustizia), nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per atti e comportamenti lesivi dei diritti della collettività (e non di interessi legittimi), per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L’azione si presenta con ricorso con competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese della sede del resistente, e la successiva comparizione andrà fissata secondo i termini scanditi dalla normativa.

Ben precise le competenze della cancelleria che dovrà procedere alla pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici (ancora in corso di allestimento).

Gli anticipi dei costi degli accertamenti, ivi inclusi i costi di una espletanda CTU, sono a carico dei resistenti, salvo specifici motivi.

Superato il vaglio di ammissibilità, la sentenza di accoglimento –

1.provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie, 2.accerta la condotta, 3.definisce i caratteri dei diritti individuali omogeni, dichiara aperta la procedura di adesione, 4.nomina il giudice delegato, 5.nomina il rappresentate comune degli aderenti.

Certo però che malgrado la digitalizzazione, non è stata prevista la procedura di adesione a mezzo pec, i termini per la proponibilità di una pluralità di azioni sono molti restrittivi, non è stata prevista alcuna forma di pubblicità, se non la pubblicazione sulla area pubblica del portale, solo per gli addetti ai lavori.

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Tue, 23 Apr 2019 18:32:49 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/536/1/class-action-in-chiaro-scuro-la-riforma-che-sposta-la-disciplina-dal-codice-del-consumo-al-codice-di-procedura-civile-
Legittima la notifica effettuata con modalità telematiche – Generazione della ricevuta di avvenuta accettazione oltre le ore 21 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/537/1/legittima-la-notifica-effettuata-con-modalita-telematiche-&8211-generazione-della-ricevuta-di-avvenuta-accettazione-oltre-le-ore-21 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/537/1/legittima-la-notifica-effettuata-con-modalita-telematiche-&8211-generazione-della-ricevuta-di-avvenuta-accettazione-oltre-le-ore-21]]> La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, inserito dall’art. 45-bis, c. 2 lett. b. del d.l. n. 90 del 2014 e s.m.i.) nella parte in cui prevedeva che la notifica di un atto effettuata con modalità telematiche, con generazione della ricevuta di avvenuta accettazione oltre le ore 21 ma entro le ore 24, dovesse considerarsi perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di effettiva ricezione dell’atto medesimo (su tale argomento cfr. nostro approfondimento del 07/09/2018).

La questione è stata sollevata dalla C. Appello di Milano chiamata a decidere sull’ammissibilità di un appello notificato a mezzo PEC con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21.00 (ma entro la mezzanotte) del giorno di scadenza del termine per impugnare. Secondo i giudici del rinvio, infatti, l'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, contenente la disciplina sul tempo delle notificazioni con modalità telematiche violerebbe infatti gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo."

Secondo la Consulta, se Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21, “è stato introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica”, per altro verso tale limitazione temporale impedisce al mittente di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno”.

La Corte continua definendo la norma irrazionale in quanto non tiene conto della diversità e peculiarità della strumentazione tecnologica, quale appunto la pec, rispetto al sistema tradizionale che, invece, è legato all’apertura degli uffici.

Ciò posto la Corte conclude dichiarando l’illegittimità della norma.

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Tue, 16 Apr 2019 10:06:55 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/537/1/legittima-la-notifica-effettuata-con-modalita-telematiche-&8211-generazione-della-ricevuta-di-avvenuta-accettazione-oltre-le-ore-21
Soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per assistenza disabile https://www.studiolegaleintersimone.it/post/535/1/soggetti-legittimati-a-fruire-del-congedo-straordinario-per-assistenza-disabile https://www.studiolegaleintersimone.it/post/535/1/soggetti-legittimati-a-fruire-del-congedo-straordinario-per-assistenza-disabile]]> La materia è stata recentemente normata per l’intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n.232/2018 ha riconosciuto al figlio del disabile, non convivente al momento della richiesta, la possibilità di fruire del congedo straordinario, instaurando anche successivamente la convivenza nel caso di mancanza, decesso o disabilità dei soggetti conviventi con il disabile da assistere.

La Corte ha infatti abrogato l’art.42 comma 5 D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui fissando l’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio, richiedeva quale requisito essenziale la convivenza con il disabile al momento della proposizione della domanda.

La Corte precisa : il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.

Sul punto l’INPS ha diramato istruzioni operative rivolte ai lavoratori dipendenti per il settore privato con la circolare n.49 del 5/04/2019.

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Mon, 8 Apr 2019 20:27:52 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/535/1/soggetti-legittimati-a-fruire-del-congedo-straordinario-per-assistenza-disabile
Mancata attestazione di conformità: improcedibilità …. SI ….. improcedibilità ….. NO https://www.studiolegaleintersimone.it/post/534/1/mancata-attestazione-di-conformita-improcedibilita-&8230-si-&8230-improcedibilita-&8230-no https://www.studiolegaleintersimone.it/post/534/1/mancata-attestazione-di-conformita-improcedibilita-&8230-si-&8230-improcedibilita-&8230-no]]> Le Sezioni Unite mutano l’orientamento sulle conseguenze derivanti dalla mancata attestazione di conformità del provvedimento impugnato.

Con tre quesiti è stato chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se il principio stabilito per il ricorso nativo digitale secondo cui l’omessa attestazione di conformità determina l’improcedibilità insanabile del ricorso (Cfr. il nostro approfondimento del 17/1272018 http://studiolegaleintersimone.it/post/523/1/luci-ed-ombre-nell-era-del-processo-civile-telematico), possa applicarsi anche al caso della mancata attestazione di conformità della copia autentica della sentenza impugnata.

Dopo numerose pronunce di improcedibilità dei ricorsi per cassazione conseguenti alla omessa attestazione di conformità, la Suprema Corte, con la sentenza a SS.UU. n. 8312/2019 del 25/03/2019, cambia il proprio orientamento e abbandonando il rigido formalismo che aveva caratterizzato le precedenti decisioni, riconosce l’applicabilità dell’art. 23 II comma del codice dell’amministrazione digitale a tutti i documenti informatici allegati al giudizio di legittimità, ivi compreso il provvedimento impugnato.

Gli Ermellini affermano che la mancata attestazione di conformità sulla copia cartacea della sentenza e della relata di notifica non determini una pronuncia di improcedibilità del ricorso nel caso in cui il controricorrente o uno dei controricorrenti depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non disconosca, ex art 23 CAD, la conformità della copia all’originale notificatagli.

Ed ancora, il ricorrente, nel caso in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato o disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisone tempestivamente depositata, potrà evitare una pronuncia di improcedibilità depositando l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.

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Fri, 29 Mar 2019 10:15:27 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/534/1/mancata-attestazione-di-conformita-improcedibilita-&8230-si-&8230-improcedibilita-&8230-no
Istituti di credito – Responsabilità dell’intermediario – Pronuncia ABF https://www.studiolegaleintersimone.it/post/533/1/istituti-di-credito-&8211-responsabilita-dell-intermediario-&8211-pronuncia-abf https://www.studiolegaleintersimone.it/post/533/1/istituti-di-credito-&8211-responsabilita-dell-intermediario-&8211-pronuncia-abf]]> La mancata installazione o l’inefficiente funzionamento di sistemi di allerta configura una responsabilità dell’intermediario per le frodi subite dal cliente.

Nel caso di frodi, l’intermediario è responsabile se la mancata attivazione di sistemi di allerta sia da ritenersi sintomo di una responsabilizzante disfunzione.

Con una recente pronuncia l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) – Collegio di Palermo, ha accolto un ricorso presentato dal nostro studio, statuendo che la mancata installazione di sistemi di allerta configurino una disfunzione organizzativa dell’intermediario che deve essere ritenuto responsabile, pertanto, delle operazioni illecite subite dal Cliente.

Nel caso di specie, l’intermediario aveva omesso di attivare ogni sistema di allerta, pur registrando e contabilizzando numerose operazioni (ben 13 prelievi), avvenute in un ristretto ambito temporale, alcune delle quali di valore superiore al limite giornaliero consentito. Operazioni che si erano registrate anche dopo il blocco della carta da parte del titolare.

Di seguito il testo della pronuncia dell’ABF – Collegio di Palermo.

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Wed, 27 Mar 2019 20:15:34 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/533/1/istituti-di-credito-&8211-responsabilita-dell-intermediario-&8211-pronuncia-abf
Villa Solaria, lo sconforto dei lavoratori: "Il Comune di Sant’Alessio dia garanzie" https://www.studiolegaleintersimone.it/post/531/1/villa-solaria-lo-sconforto-dei-lavoratori-il-comune-di-sant-alessio-dia-garanzie https://www.studiolegaleintersimone.it/post/531/1/villa-solaria-lo-sconforto-dei-lavoratori-il-comune-di-sant-alessio-dia-garanzie]]> La rinuncia della cooperativa “Genesi” di Messina a gestire la casa-albergo per anziani “Villa Solaria” di Sant’Alessio, comunicata al Comune il 4 marzo dopo mesi di silenzi a seguoto dell’aggiudicazione dell’appalto siglata il 12 dicembre, sta tenendo in grande preoccupazione i lavoratori che vi operavano all’interno, rimasti senza occupazione a seguito del trasferimento dei 10 ospiti da parte del precedente gestore, che una volta finite le attività ha attuato la procedura di licenziamento collettivo. Dei 18 che prestavano servizio a Villa Solaria, 14 sono seguiti dall’avvocato Santina Intersimone di S. Teresa di Riva, che in una nota manifesta tutta l’apprensione dei suoi assistiti: “Purtroppo solo attraverso l’articolo del 15 marzo i lavoratori sono venuti a conoscenza dell’intervenuta rinuncia all’aggiudicazione del bando di gara deliberato dal Comune per la gestione in continuità della casa albergo ed è ovviamente una notizia che per la sua gravità getta nello sconforto ben 14 famiglie del comprensorio, che ben facevano affidamento sulla naturale prosecuzione del rapporto di lavoro e del servizio prestato alla comunità. Diversamente la cooperativa aggiudicataria, inspiegabilmente data la chiarezza della successione nell’appalto – prosegue la nota – sembrerebbe aver rinunciato all’aggiudicazione. La predetta scelta, qualora venisse confermata nelle sedi competenti a tutelare i lavoratori, non solo darebbe la certezza agli stessi della impossibilità oggettiva della ripresa del lavoro, a meno di un intervento diretto da parte dell’Amministrazione comunale, ma certamente verrebbe a determinare la necessità di procedere, sempre nelle idonee sedi, alla verifica della trasparenza della condotta di entrambe le cooperative, soprattutto in relazione all’avvenuto trasferimento degli ospiti, intervenuto, a quanto sembra ricavarsi dalle dichiarazioni del sindaco, prima della rinuncia da parte della cooperativa aggiudicataria. Certo non potrà essere una soluzione alla vicenda l’adozione di un nuovo bando senza alcuna garanzia per il personale addetto alla casa-albergo, laddove la predetta iniziativa potrebbe essere letta come l’evidente intenzione di liberarsi del personale e della originaria destinazione, casa di riposo per anziani, della struttura. Qualunque possa essere la chiave di lettura della vicenda – conclude l’avvocato Intersimone – spiace che 14 lavoratori e le loro famiglie, che comunque saranno tutelati per i profili che emergeranno, vedano oggi compromesso il loro futuro ed il territorio perda un servizio di pubblica utilità”.

Sul fallito affidamento della gestione è intervenuto anche il capogruppo di minoranza consiliare Concetto Fleres: “L'Amministrazione Foti-Santoro, da sempre impegnata in lotte interne, continua a caratterizzarsi per l'assoluta disattenzione ai veri problemi del paese quali la chiusura di Villa Solaria – scrive – 14 anziani allontanati dalla struttura che li ospitava, 18 dipendenti senza lavoro non si sa per quanto tempo, 5mila euro di spese per la gara d'appalto andati in fumo, 65mila euro circa che quasi sicuramente non entreranno nelle casse del comune e nel bilancio 2019. Di questi importanti e reali problemi il paese aspetta risposte. Si sono dimostrate vane le promesse di chi è stato scelto dai cittadini ad amministrare perché esperto imprenditore”. Il Comune ha intanto preso atto della rinuncia della “Genesi” e ha disposto la revoca dell’aggiudicazione del 12 dicembre. Con lo stesso provvedimento è stato deciso di procedere all’escussione della garanzia fideiussoria da 1.300 euro. Alla Genesi era stato chiesto già il 7 febbraio il rimborso delle spese di gara pari a 581 euro.

da  sikilynews.it 

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Thu, 21 Mar 2019 19:19:24 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/531/1/villa-solaria-lo-sconforto-dei-lavoratori-il-comune-di-sant-alessio-dia-garanzie
Pubblicazione aggiornamento della procedura telematica per la quantificazione del TFR https://www.studiolegaleintersimone.it/post/529/1/pubblicazione-aggiornamento-della-procedura-telematica-per-la-quantificazione-del-tfr https://www.studiolegaleintersimone.it/post/529/1/pubblicazione-aggiornamento-della-procedura-telematica-per-la-quantificazione-del-tfr]]> L'INPS con messaggio n.1036 del 13/03/2019 ha aggiornato il sistema di calcolo del TFR per la cessione ed in caso di decesso per gli eredi, a disposizione dei cittadini sul portale telematico.

di seguito si pubblica il messaggio con l'indicazione delle modalità di accesso.

 

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Wed, 20 Mar 2019 10:30:04 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/529/1/pubblicazione-aggiornamento-della-procedura-telematica-per-la-quantificazione-del-tfr
Sant’Alessio, chiusa Villa Solaria: preoccupazione per lavoratori e struttura https://www.studiolegaleintersimone.it/post/532/1/sant-alessio-chiusa-villa-solaria-preoccupazione-per-lavoratori-e-struttura https://www.studiolegaleintersimone.it/post/532/1/sant-alessio-chiusa-villa-solaria-preoccupazione-per-lavoratori-e-struttura]]> Da fiore all’occhiello a luogo fantasma, con un futuro che appare buio. Le sorti di Villa Solaria, la casa albergo per anziani di Sant’Alessio Siculo di proprietà del Comune, sono incerte. La ditta che doveva occuparsi della gestione dopo la gara d’appalto espletata nei mesi scorsi, la società cooperativa sociale Genesi di Messina, ha deciso di rinunciare dopo essersi aggiudicata la procedura, da unica partecipante, per un canone annuo da versare all’ente pari a 68mila 250 euro per 6 anni, a seguito del rialzo effettuato sulla base d’asta di 65mila euro. Nei giorni scorsi la società ha comunicato con una nota recapitata in municipio di gettare la spugna, senza aver neanche iniziato le attività. Il presidente Gianluca Busacca ha spiegato infatti di rinunciare perché aveva partecipato all’affidamento della gestione della casa albergo intesa quale affitto della struttura, supportato anche dal capitolato che non prevedeva la clausola di salvaguardia sociale ai sensi dell’articolo 37 del Ccnl cooperative sociali, che stabilisce l’obbligo di assumere il personale già in servizio con il gestore uscente. A fine dicembre, però, la cooperativa Azione Sociale di Messina, che si è occupata di Villa Solaria negli ultimi sette anni, ha trasmesso alla Genesi l’elenco dei 18 lavoratori che hanno prestato servizio nella struttura e ha fatto quindi “scattare l’allarme”, che ha portato la nuova affidataria ad avere anche un incontro con la Cgil relativamente alla richiesta di passaggio dei lavoratori, ribadendo che a suo parere la gara riguardava il solo affitto. Così, nonostante in un primo momento sembrasse ci fosse la disponibilità ad assumere alcuni dei lavoratori, è arrivata invece la rinuncia della Genesi, dovuta alle richieste giunte per il riassorbimento di 18 unità di personale che la cooperativa messinese ha fatto presente di non poter supportare economicamente. I 14 anziani di Villa Solaria sono stati nel frattempo trasferiti dalle famiglie in altre strutture da parte del gestore uscente.

“La Genesi aveva fatto il sopraluogo nella casa albergo ed era consapevole della presenza degli ospiti – spiega il sindaco Giovanni Foti – quindi non capiamo perché adesso parli di gestione intesa quale affitto. Il capitolato è chiaro e a maggior ragione chi ha partecipato alla gara era conscio che vi fossero gli anziani all’interno. Adesso dovremo avviare l’iter per una nuova gara e cercare di affidare la gestione della struttura. Se ci saranno delle spese da coprire per le procedure di gara ricadranno sul rinunciatario”. Il destino di Villa Solaria, struttura di notevole dimensioni che si estende su tre livelli ed è capace di ospitare fino a 40 anziani, è dunque molto incerto. Così come quello del personale che operava all’interno fino a pochi mesi fa, oggetto di licenziamento collettivo da parte della cooperativa Azione Sociale: “La cessazione del servizio di ausilio alla comunità e le ripercussioni sociali per la perdita del lavoro per le famiglie, tutte residenti nel comprensorio – dicono in coro i lavoratori – dovrebbero essere la prima preoccupazione di tutti gli operatori coinvolti, ossia le cooperative di gestione in uscita e in ingresso ma soprattutto l’Amministrazione comunale, soggetto responsabile e garante delle operazioni che dovrebbero favorire il naturale traghettamento del servizio e di tutti i dipendenti”.

 

link originale

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Fri, 15 Mar 2019 19:21:15 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/532/1/sant-alessio-chiusa-villa-solaria-preoccupazione-per-lavoratori-e-struttura
Diritto ICT – Informatica Giuridica – Le nuove frontiere del diritto – Identità Digitale https://www.studiolegaleintersimone.it/post/528/1/diritto-ict-&8211-informatica-giuridica-&8211-le-nuove-frontiere-del-diritto-&8211-identita-digitale- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/528/1/diritto-ict-&8211-informatica-giuridica-&8211-le-nuove-frontiere-del-diritto-&8211-identita-digitale-]]> ICT, acronimo di Information and Communications Technology, è l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni, attraverso tecnologie digitali come internet, reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione.

Si tratta di discipline pervasive in tutti i settori della vita e dell’economia, quindi anche del diritto.

L’utilizzo di tecnologie e del nuovo sistema di comunicazione intergiuridico, concretizzatosi con l’avvio dapprima del processo di informatizzazione dei sistemi di comunicazione tra operatori del diritto e ad oggi con la piattaforma del processo telematico, pur diversificato per varie tipologie di processo, di fatto ha determinato l’applicazione dell’informatica al diritto, con la creazione della cosiddetta categoria della informatica giuridica, con le sottocategorie dell’informatica giuridica normativa e dell’informatica giuridica documentaria, ad oggi non ancora materia di studio nei corsi universitari.

Nelle varie tappe del sistema, il nuovo codice della privacy, rappresenta il tentativo di normare   l’uso di reti, sistemi di informazione e computer, che influenzino e/o coinvolgano i nostri diritti personali, la cosiddetta nuova frontiera del cyberlaw. Con l’utilizzo dei sistemi informatici tutti abbiamo acquisito una identità digitale che necessita di protezione da eventuali utilizzi impropri, finanche alla gestione dei propri dati social o sulle reti post mortem, attraverso il cosiddetto testamento digitale, pur se ancor limitatamente. Nel disporre del dopo di noi, il DLgs 101/2018 – GDPR – consente ai portatori di un interesse proprio o strettamente connesso di esercitare i diritti sulla privacy. Ciò permette a chi resta dopo di noi di intervenire, anche oltre la nostra volontà manifestata nel testamento digitale, per l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione e/o l’opposizione all’utilizzo, con la possibilità di superare le ultime volontà in caso di espressa compromissione dei diritti patrimoniali di successione.

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Thu, 14 Mar 2019 16:29:29 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/528/1/diritto-ict-&8211-informatica-giuridica-&8211-le-nuove-frontiere-del-diritto-&8211-identita-digitale-
Perfezionamento deposito telematico https://www.studiolegaleintersimone.it/post/527/1/perfezionamento-deposito-telematico- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/527/1/perfezionamento-deposito-telematico-]]> Ai fini della tempestività del deposito telematico è necessario guardare la data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna.

Con una recente ordinanza, in tema di tempestività del deposito telematico, la Corte di Cassazione conferma quanto già statuito precedentemente asserendo che i depositi telematici si perfezionano nel momento in cui giunge al notificante la ricevuta di avvenuta consegna.

Analogamente alle notifiche telematiche anche per i depositi telematici viene riconosciuta la scissione del perfezionamento del deposito per il notificante e per il destinatario ed infatti, per il notificante l’adempimento si perfeziona con la generazione del messaggio pec di avvenuta consegna c.d. seconda pec.

Se i controlli automatici hanno esito positivo il deposito può ritenersi andato a buon fine nella data indicata nella seconda pec.

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Fri, 15 Feb 2019 19:15:11 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/527/1/perfezionamento-deposito-telematico-
Processo telematico che pratichi dubbi interpretativi che trovi …… https://www.studiolegaleintersimone.it/post/526/1/processo-telematico-che-pratichi-dubbi-interpretativi-che-trovi-&8230&8230 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/526/1/processo-telematico-che-pratichi-dubbi-interpretativi-che-trovi-&8230&8230]]> Da luglio 2019 il processo telematico entrerà in vigore anche per il processo tributario e già dottrina e operatori del diritto si sono interrogati su alcuni problemi operativi derivanti dall’interpretazione della relativa norma, con riferimento al potere di attestazione di conformità.

La diatriba è scaturita dalla formulazione dell’art. 25 bis del D.lgs. 546/1992 che espressamente sancisce “Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

Dal tenore letterale della norma in parola sembrerebbe che il potere di autentica spettasse solo ai funzionari dell’Ente impositore o ai suoi difensori, restando esclusi da tale potere i difensori dei contribuenti, con evidente disparità di trattamento delle parti.

Sul punto, il MEF fornendo un’interpretazione “autentica della norma” ha precisato che la facoltà di attestazione di conformità riguarda sia i difensori degli enti impositori, sia quelli dei contribuenti, chiarendo che la volontà del legislatore è stata proprio quella di dar vita ad un provvedimento analogo a quello già previsto per le altre procedure telematiche.

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Tue, 12 Feb 2019 19:16:40 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/526/1/processo-telematico-che-pratichi-dubbi-interpretativi-che-trovi-&8230&8230
I Riders e l’evoluzione del mondo del lavoro. Forme miste di tutela https://www.studiolegaleintersimone.it/post/525/1/i-riders-e-l-evoluzione-del-mondo-del-lavoro-forme-miste-di-tutela https://www.studiolegaleintersimone.it/post/525/1/i-riders-e-l-evoluzione-del-mondo-del-lavoro-forme-miste-di-tutela]]> La vicenda è nota ed è stata ampiamente riportata da tutte le testate giornalistiche e televisive.

I riders ovvero i ciclofattorini della Foodora, oggi acquisita dalla Globo, avevano protestato per essere stati licenziati e per le condizioni di lavoro ed avevano intentato causa per impugnazione di licenziamento e richiesta di riconoscimento del vincolo di subordinazione con le conseguenti ricadute economiche e previdenziali.

Il Tribunale di Torino nel mese di aprile aveva rigettato le domande avanzate, equiparando la loro figura a quella dei lavoratori autonomi, nello stesso solco anche una seconda pronuncia nel mese di settembre del Tribunale di Milano. Di fatto ai lavoratori impiegati attraverso l’utilizzo di piattaforme, sistema economico ormai ampiamente diffuso anche in Italia, la cosiddetta gig economy, non avevano trovato idonea tutela in assenza di effettiva contrattazione di riferimento. Non era stato riconosciuto esistente il vincolo della subordinazione, in assenza di una etero organizzazione lavorativa e nella disponibilità per i riders di una propria organizzazione lavoro, senza obbligo di consegna, e con la possibilità di prendere o meno gli ordini.

La Corte di Appello di Torino, ha parzialmente sovvertito la decisone, e pur non reintegrando i cinque lavoratori che avevano intentato la causa, ritenuti sempre autonomi, ha riconosciuto le rivendicazioni economiche avanzate, equiparandoli ai lavoratori del settore logistico contratto trasporto merci – V livello, con le ricadute economiche dovute all’inquadramento, (differenze retributive paga minima, contribuzione previdenziale).

La diversa valutazione della Corte certamente costituisce un precedente giurisprudenziale che per la prima volta interviene in un’aera di lavoro sommersa pur se sempre più diffusa. Pur non procedendo la Corte ad una riqualificazione del rapporto di lavoro, ha ritenuto applicabile il disposto dell’art.2 comma 1 del D.Lgs.81/2015 che estende ai rapporti non subordinati la disciplina del lavoro subordinato a determinate condizioni ritenute sussistenti.

Ovviamente il precedente si applica solo ai lavoratori ricorrenti che hanno avviato l’azione, ma certamente costituisce un  monito per le azienda e le ripercussioni potranno valutarsi nel breve e medio periodo e potrebbero anche modificare il sistema lavoro fino ad oggi seguito, ciò tenuto conto della scelta di inquadrare i rider in un contratto nazionale, effettuata dalle sigle sindacali (Accordo del 18 luglio 2018 sottoscritto tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti Confetra, Fedit, Assologistica, Federspedi, Confartigianato trasporti, secondo cui all’attività di consegna delle merci che non richiedono la patente B o superiore si applicano tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla legge e dal CCNL logistica).

E’certamente auspicabile un tavolo di confronto tra parti sociali e aziende che consenta di arrivare a soluzioni comuni sulla qualificazione del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro intervenuto in seguito alla sentenza di Torino, ha preannunciato che entro marzo si procederà all’adozione di una norma regolamentativa del rapporto di lavoro dei ciclofattorini.  

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Wed, 30 Jan 2019 10:30:33 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/525/1/i-riders-e-l-evoluzione-del-mondo-del-lavoro-forme-miste-di-tutela
Pubblico Impiego privatizzato. Stabilizzazione precariato – Vincolo di bilancio e dotazioni organiche. Incidenza https://www.studiolegaleintersimone.it/post/524/1/pubblico-impiego-privatizzato-stabilizzazione-precariato-&8211-vincolo-di-bilancio-e-dotazioni-organiche-incidenza https://www.studiolegaleintersimone.it/post/524/1/pubblico-impiego-privatizzato-stabilizzazione-precariato-&8211-vincolo-di-bilancio-e-dotazioni-organiche-incidenza]]> La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.23019 del 26/09/2018 resa nell’ambito del più ampio contenzioso che ha ad oggetto le rivendicazioni del precariato del pubblico impiego, nello specifico le rivendicazioni dei dipendenti con contratto a termine, dell’Università degli Studi di Siena e nel solco della pronuncia a Sezioni Unite, intervenuta con la sentenza n.19166/2017, ha stabilito il seguente principio –

“In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione del Decreto Legislativo n.165 del 2001 art. 36 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive.”

Ne consegue che la stabilizzazione è un procedimento condizionato dalle leggi di bilancio e condizionato al verificarsi dei vincoli oggettivi, per le università (limite soglia del 40% per il turn over e tetto di bilancio), e dei requisiti soggettivi, (anzianità e reclutamento attraverso procedure concorsuali), quest’ultimo requisito ritenuto dalle sezioni unite imprescindibile con riconoscimento discrezionale alle singole amministrazioni di eventualmente indire apposite selezioni, senza che lo spirare del termine, come precisa l’ultima pronuncia possa dare luogo al verificarsi di trasformazioni e/o proroghe automatiche dei contratti di lavoro flessibili.

Secondo la Cassazione, non sussiste un diritto alla proroga dei contratti che proseguirebbero naturalmente per esigenze di continuità in avvio della procedura di stabilizzazione, diversamente gli enti non potranno più avvalersene se non attraverso l’impiego di altre formule contrattuali.

Ne consegue ancora che dovranno verificarsi tutti presupposti sopra menzionati affinché possa configurarsi un diritto alla stabilizzazione automatica ed il conseguente diritto risarcitorio per la violazione di legge commessa dall’amministrazione pubblica.

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Tue, 15 Jan 2019 12:42:30 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/524/1/pubblico-impiego-privatizzato-stabilizzazione-precariato-&8211-vincolo-di-bilancio-e-dotazioni-organiche-incidenza
Luci ed ombre nell’era del processo civile telematico https://www.studiolegaleintersimone.it/post/523/1/luci-ed-ombre-nell-era-del-processo-civile-telematico https://www.studiolegaleintersimone.it/post/523/1/luci-ed-ombre-nell-era-del-processo-civile-telematico]]> Se manca l’attestazione di conformità autografa il ricorso è improcedibile.
Sempre più severo è il giudizio degli Ermellini in merito ad eventuali omesse attestazioni di conformità. Pena l’improcedibilità del ricorso.
Confermando, quanto già espresso in precedenza con riferimento alla mancata attestazione di conformità della sentenza impugnata, la S.C. statuisce l’improcedibilità anche del ricorso per cassazione redatto e notificato con modalità telematiche e trasmesso alla Corte privo della relativa attestazione di conformità e sottoscrizione autografa dell’avvocato.
Seguendo un orientamento ancora più restrittivo, la Corte con la recente ordinanza n.31698 del 7/12/2018, considera l’assenza dell’attestazione di conformità, requisito di procedibilità dell’intero procedimento, non ammettendo, come con pronunce precedenti la possibile sanatoria prima dell’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
La Corte sostanzialmente ribadisce che la sola firma digitale non risponda all’esigenza di sottoscrizione soddisfatta solo con la sottoscrizione autografa “analogica” del difensore.
A nulla rileverà la mancata contestazione della controparte, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.

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Mon, 17 Dec 2018 18:36:06 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/523/1/luci-ed-ombre-nell-era-del-processo-civile-telematico
INPS: semplificazione delle procedure di accesso alle prestazioni assistenziali. Modalità unica di trasmissione delle domande https://www.studiolegaleintersimone.it/post/522/1/inps-semplificazione-delle-procedure-di-accesso-alle-prestazioni-assistenziali-modalita-unica-di-trasmissione-delle-domande https://www.studiolegaleintersimone.it/post/522/1/inps-semplificazione-delle-procedure-di-accesso-alle-prestazioni-assistenziali-modalita-unica-di-trasmissione-delle-domande]]> Al via dal 1 gennaio 2019 la nuova procedura di invio telematico delle domande di accompagnatore ed invalidità civile che prevede la possibilità per il cittadino di comunicare le informazioni socio-economiche contenute nel modello AP70, in modo da velocizzare la liquidazione in caso di riconoscimento in via amministrativa da parte delle commissioni mediche deputate.

Messaggio INPS N. 4463 del 28/11/2018

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Thu, 6 Dec 2018 19:52:18 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/522/1/inps-semplificazione-delle-procedure-di-accesso-alle-prestazioni-assistenziali-modalita-unica-di-trasmissione-delle-domande
Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Novità e primi passi….. https://www.studiolegaleintersimone.it/post/521/1/responsabilita-professionale-degli-esercenti-le-professioni-sanitarie-novita-e-primi-passi&8230 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/521/1/responsabilita-professionale-degli-esercenti-le-professioni-sanitarie-novita-e-primi-passi&8230]]> Sono 293 le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, tutte conformi alle disposizioni della Legge Gelli, inserite nell’elenco pubblicato dal Ministero della Salute ed abilitate a predisporre le linee guida  alle quali tutti gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi nello svolgimento delle professioni mediche e che il giudice dovrà  valutare nell’accertamento della responsabilità professionale. La Legge Gelli entrata in vigore l’8/03/2017 ed avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitarie”, mira a modificare e di fatto modifica la responsabilità penale nell’esercizio della professione.

La necessità di linee guida che garantiscano maggiormente l’esercizio della professione per ridisegnare i confini della responsabilità medica ed arginare il proliferare i giudizi che in questi anni hanno interessato il mondo medico, rappresentano con la pubblicazione dell’elenco il primo passo concreto per l’attuazione delle disposizioni della legge di riforma.

Si cerca di tentare di prevenire il rischio sanitario e di gestirne la casistica.

Ed infatti il Legislatore, con l’introduzione dell’art. 590 sexies revisiona la configurabilità della colpa grave per il cui accertamento bisognerà considerare le indicazioni delle linee guida, che costituiscono le cosiddette “Buone Pratiche” fornite dalla comunità scientifica.

Dal punto di vista sostanziale non vi sono particolari modifiche sulla responsabilità civile, per la quale permangono vigenti le preesistenti categorie giuridiche, responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. in merito alle condotte dolose e colpose del personale sanitario ed extracontrattuale ex art. 2043 per il singolo professionista.

Le ulteriori previsioni, come l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza, l’obbligo per ciascuna struttura di pubblicare una relazione consuntiva annuale sui sinistri occorsi e le ulteriori misure previste, (possibilità per le regioni di istituire anche un difensore civico, obbligo assicurativo e quant’altro), se concretamente attuate potrebbero realmente consentire un esercizio delle professioni mediche più sicuro per la cura delle persone con una gestione più  tollerabile del rischio.

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Fri, 30 Nov 2018 18:19:47 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/521/1/responsabilita-professionale-degli-esercenti-le-professioni-sanitarie-novita-e-primi-passi&8230
Il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’INPS ha diritto al risarcimento del danno https://www.studiolegaleintersimone.it/post/520/1/il-lavoratore-indotto-alle-dimissioni-da-colpevole-comportamento-dell-inps-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno https://www.studiolegaleintersimone.it/post/520/1/il-lavoratore-indotto-alle-dimissioni-da-colpevole-comportamento-dell-inps-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno]]> La suprema Corte (da ultimo Cass. 20086/2018, ma nel solco di precedenti Cass.23050/2017 e 8604/20165), ha affermato che il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’INPS ha diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell’art. 54 L. 88/1989, l’Istituto ha l’obbligo di comunicare all’assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica configurandosi responsabilità contrattuale nel caso di inosservanza che generi danno.

La pubblica amministrazione è gravata - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576) - dell’obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall’art. 38 della Costituzione.

Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione fornisca notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, pure nel caso che, sebbene non sia richiesta (e rilasciata) una vera propria certificazione L. n. 88 del 1989, ex art. 47, informazioni relative alla posizione di un assicurato siano contenute in un altro documento rilasciato dalla P.A.

È stato recentemente affermato che nell’ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un’informazione erronea in ordine all’avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l’art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale pone a carico dell’INPS l’obbligo di comunicare agli assicurati l’entità dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., l’affidamento dell’assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l’attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull’ente previdenziale l’obbligo di risarcire il danno derivato dall’erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell’assicurato di cessare la propria attività lavorativa.

Il risarcimento che potrà essere quantificato in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quello dell’effettivo conseguimento della data di pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario.

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Mon, 19 Nov 2018 18:47:28 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/520/1/il-lavoratore-indotto-alle-dimissioni-da-colpevole-comportamento-dell-inps-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno
Liberi professionisti tra associazioni e Stp. Quale futuro ? https://www.studiolegaleintersimone.it/post/519/1/liberi-professionisti-tra-associazioni-e-stp-quale-futuro- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/519/1/liberi-professionisti-tra-associazioni-e-stp-quale-futuro-]]> Costi, specializzazioni, rivoluzione tecnologica ed esigenze di un mercato sempre più rivolto alla multidisciplinaerità, hanno negli ultimi anni modificato il concetto di lavoro dei liberi professionisti che devono necessariamente approcciarsi ad un diverso mercato professionale molto più competitivo rispetto al passato.

Dal piccolo studio a dimensione diretta professionista/cliente, certamente più leggero per costi, allo studio di medie dimensioni che si avvale di collaboratori o di diverse professionalità, ai grandi studi con grandi capacità professionali e relazionali esterne, per tutti è stato necessario rapportarsi   alla obbligatoria digitalizzazione dell’attività ed all’avvento delle nuove tecnologie che per le strutture più grandi ed articolate ha determinato l’individuazione di una nuova figura professionale con competenze informatiche e di programmazione nonché alla modifica del mercato della domanda, con evidenti ripercussioni sulla organizzazione e razionalizzazione del lavoro.

Da più parti quindi è stata avvertita la necessità di forme associative tra professionisti non incompatibili con l’individualità del rapporto con il professionista.

Già la legge 266/1997, abrogando l’art. 2 della L.1815/39 che vietava l’esercizio in forma societaria  dello studio professionale, aveva previsto l’esercizio in forma associata e societaria delle professioni, fermo restando il carattere rigorosamente personale della prestazione. Capacità di stare in giudizio, obbligo di utilizzo della dizione di studio tecnico (legale, commerciale, contabile o altro con l’indicazione dei nomi dei professionisti e dei rispettivi titoli), atto costitutivo, statuto, conferimenti, amministrazione e rappresentanza disgiunta e congiunta, recesso morte del socio, nonché tutte le vicende giuridiche dell’associazione seguono le norme del codice civile previste per le forme delle società semplice.

L’evoluzione dello studio associato è oggi la società tra professionisti.

Le Stp sono regolamentate dall’art.10 della Legge 183/2011 e dal successivo decreto attuativo DM Giustizia n.34 dell’8/02/2013. La prima differenza rispetto allo studio associato che oggi le società tra professionista possono essere costituite con  qualsiasi forma giuridica, anche con nome di fantasia e possono ricomprendere anche soci non professionisti (anche solo socio di capitale), con obbligo di iscrizione al Registro delle imprese poi notificate all’ordine di appartenenza o al collegio o albo di riferimento.

L’INPS con due  recenti circolari la n.77 dell’1/06/2018 ha previsto il censimento delle società e la regolamentazione dell’accesso ai servizi telematici e la n.102 del 16/10/2018 avente ad oggetto la regolamentazione comunitaria relativamente alla legislazione applicabile agli iscritti alla gestione separata, (si riafferma il principio della unicità della legislazione applicabile anche qualora il soggetto esplichi attività lavorativa in più stati membri).

Ormai il processo di trasformazione è iniziato e tra qualche anno il panorama professionale vedrà una trasformazione quasi obbligata dell’organizzazione del lavoro nella quale i professionisti malgrado le resistenze dovranno comunque competere con grosse realtà professionali anche estere per offrire una prestazione di assistenza più ampia e completo.       

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Mon, 5 Nov 2018 18:58:06 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/519/1/liberi-professionisti-tra-associazioni-e-stp-quale-futuro-
Domicilio digitale: come cambiano le regole? Pec riferimento d’obbligo! https://www.studiolegaleintersimone.it/post/518/1/domicilio-digitale-come-cambiano-le-regole-pec-riferimento-d-obbligo- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/518/1/domicilio-digitale-come-cambiano-le-regole-pec-riferimento-d-obbligo-]]> La notificazione a mezzo pec, anche se contenente dei vizi procedimentali, è valida e deve essere privilegiata rispetto a qualsiasi altra forma di notificazione.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con una sentenza a Sezioni Unite di settembre u.s., (23620/2018),  che riprendendo un principio già enunciato, (sent. n.17048/2017), rileva preliminarmente che a seguito dell’introduzione del “domicilio legale”, corrispondente all’indirizzo pec che ciascun avvocato è tenuto a comunicare al proprio consiglio dell’ordine, le notificazioni devono essere fatte digitalmente a tale indirizzo.
Residua la possibilità di procedere alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario ove pende la lite solo nel caso in cui il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio e comunque l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Resta valida la notificazione che pur contenendo dei vizi procedimentali, come per esempio il formato del file doc invece che pdf o l’omissione del codice fiscale o ancora l’omessa dicitura nell’oggetto dell’indicazione notificazione ai sensi della legge 53 del 1994, giunge a conoscenza del destinatario e non pregiudica il suo diritto di difesa, o rechi altro pregiudizio per la decisione.
Si potrebbe dire, quindi, che il principio del raggiungimento dello scopo rispetto alla forma trova sempre piena applicazione.

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Fri, 26 Oct 2018 19:39:00 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/518/1/domicilio-digitale-come-cambiano-le-regole-pec-riferimento-d-obbligo-
Indebito pensionistico. Accertamento dell’obbligo negativo. https://www.studiolegaleintersimone.it/post/517/1/indebito-pensionistico-accertamento-dell-obbligo-negativo- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/517/1/indebito-pensionistico-accertamento-dell-obbligo-negativo-]]> L'art. 52, comma 2, L.88/1986, evidenzia che laddove siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

La Cassazione con sentenza n.482/2017, ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, "le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato".

Sostanzialmente qualora l’emolumento pensionistico sia stato riconosciuto dall’Istituto previdenziale, con apposito titolo su domanda dell’interessato, ed in sede di revisione e/o rettifica l’Istituto accerti la corresponsione di somme non dovute, le stesse non potranno essere ritenute indebitamente percepite, qualora non si prefiguri il dolo dell’interessato, ovvero un comportamento omissivo e/o elusivo che abbia indotto in errore, (quote in eccedenza per  erogazione di pensione di reversibilità / pensione diretta integrata al minimo / quote di pensione concessa all’estero).

Di contro, per le prestazioni pensionistiche per le quali esiste l’obbligo di comunicazione, esempio trattato di recente dalla Suprema Corte con sentenza n.26231/2018, (eccedenza di prestazione dell’assegno mensile di assistenza per superamento redditi), è onere dell’accipiens/pensionato dimostrare la sussistenza del titolo che consenta la percezione dell’emolumento.

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Mon, 22 Oct 2018 18:08:59 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/517/1/indebito-pensionistico-accertamento-dell-obbligo-negativo-
Sicilia, 13 dipendenti senza stipendio da un anno attorniati dal silenzio https://www.studiolegaleintersimone.it/post/516/1/sicilia-13-dipendenti-senza-stipendio-da-un-anno-attorniati-dal-silenzio https://www.studiolegaleintersimone.it/post/516/1/sicilia-13-dipendenti-senza-stipendio-da-un-anno-attorniati-dal-silenzio]]> La vicenda.

La casa albergo per anziani Villa Solaria è ubicata nel comune di Sant’Alessio Siculo, un bel paesino turistico-balneare che si specchia sul mar Jonio tra Taormina e Messina e noto anche per l’incantevole paesaggio dovuto al suo omonimo Capo. La struttura è di proprietà del Comune, il quale, l’anno passato, nella previsione della scadenza contrattuale con il gestore, con delibera di Giunta n. 94 del 28.11.2017, ha disposto le direttive per un nuovo affidamento della “Casa Albergo Anziani” in questione. Peraltro delibera “immediatamente esecutiva” ma pubblicata il 7/12/2017, pertanto si ritiene possa essere forzosamente invalida.

Nel frattempo, i dipendenti della predetta struttura non hanno più ricevuto gli stipendi dell’ultimo anno da parte del gestore della casa albergo e sono stati costretti a sobbarcarsi ulteriori spese per avviare azioni legali. Dieci di loro si sono affidati all’avvocato Santina Intersimone di S. Teresa, che a partire da gennaio di quest’anno, tra solleciti di pagamento e decreti ingiuntivi per il recupero delle somme dovute, di fronte a quella che viene definitiva “l’inerzia della cooperativa sorda ai continui solleciti”, sta tentando di risolvere la vertenza per ristabilire il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto, costituzionalmente riconosciuto, che finora secondo i lavoratori e il loro legale è rimasto ignorato, generando un clima lavorativo difficile. I dipendenti si dicono fortemente incerti sul loro futuro anche perché a breve scadrà il rapporto contrattuale con la cooperativa messinese, visto che entro domani devono giungere in municipio le domande per partecipare alla gara per l’affidamento della nuova gestione.


 
La casa albergo è gestita da più di nove anni dalla cooperativa “Azione Sociale” di Castanea delle Furie, giusto contratto Rep.n.502 del 15/12/2008, il cui importo per il canone annuo era stato fissato in €78.000,00. Il presidente della citata cooperativa, Giovanni Ammendolia, motiva il non pagamento degli stipendi ai dipendenti, affermando che da “un anno e mezzo ha siglato un accordo sindacale assumendoci degli impegni per garantire gli stipendi – precisa Ammendolia – e stiamo cercando di mantenerli pagando quanto possibile, anche se in ritardo. Nel 2017 non abbiamo rinunciato alla proroga della gestione perché pensavamo che il Comune non volesse mantenere la struttura e alienare il bene, poi avevamo chiesto la rescissione del contratto perché siamo in perdita ma ciò non è stato possibile, così come la riduzione del personale ma i sindacati si sono opposti. ‘Villa Solaria’ ha solo 15 ospiti e per portarla avanti con 13 dipendenti – sottolinea Giovanni Ammendolia – ci siamo svenati, prendendo i soldi da altre parti per coprire le spese”. Il presidente di “Azione Sociale” lamenta come sia difficile gestire strutture piccole secondo gli standard regionali ma sarebbe preferibile adottare conduzioni familiare e anche per questo aveva proposto ai lavoratori di essere loro stessi a creare una cooperativa. “Nelle prossime settimane faremo una convocazione e avvieremo la procedura di licenziamento collettivo del personale – aggiunge il presidente della cooperativa – e speriamo che chi subentri al posto nostro abbia più fortuna e trovi la soluzione per assumere tutti”.

Tuttavia l’avvocato l’avvocato Santina Intersimone, che rappresenta 10 dipendenti su 13. “La cooperativa Azione Sociale avrà certamente le sue difficoltà economiche, pur essendo uno degli operatori di maggior peso nel settore con bilancio chiuso in positivo, ma negli ultimi anni ha effettuato una concreta politica di dismissione nella gestione di Villa Solaria, senza effettuare alcun intervento né migliorativo né di semplice mantenimento della struttura, per consentire un incremento del numero di ospiti” – esordisce il legale. “Per quanto attiene la situazione stipendi e ancora la possibile apertura della procedura di mobilità si precisa che già nel 2017 la cooperativa aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo, successivamente bloccata a seguito di incontro con le parti sociali del 25 ottobre 2017 ove la stessa cooperativa ha manifestato la volontà di corrispondere le mensilità arretrate maturate, pari a nove, una al mese fino all’estinzione del debito. Tuttavia – prosegue l’avv. Intersimone – in concreto la cooperativa ha proceduto solo al pagamento del pregresso e non tutto, senza pagare gli stipendi correnti, mantenendo quindi intatta l’esposizione delle lavoratrici sino all’avvio delle azioni legali. Ciò posto ogni qualvolta le lavoratrici tentano di fare sentire le propria voce e manifestino il loro disagio per la mancata percezione della retribuzione, come già avvenuto in sede sindacale, immediatamente la cooperativa alza un muro parlando di licenziamenti. Certo è che le lavoratrici continueranno nella loro azione e che solo nei prossimi mesi ed in seguito all’espletamento della gara la vicenda della struttura e dei suoi ospiti ci si augura possa trovare adeguata soluzione”.

L’opinione.

Ciò che allibisce è il silenzio politico-istituzionale-sociale che c’è stato intorno a questa (senza esagerare) drammatica situazione. Certamente angosciante sia per il 13 lavoratori che non solo non vengono pagati da un anno ma non sanno neanche se saranno licenziati definitivamente, ma come anche per gli anziani ospiti della predetta casa albergo, in quanto come si rileva inequivocabilmente dalle parole sopra dell’avvocato l’avvocato Santina Intersimone, legale dei lavoratori “La cooperativa Azione Sociale … negli ultimi anni ha effettuato una concreta politica di dismissione nella gestione di Villa Solaria, senza effettuare alcun intervento né migliorativo né di semplice mantenimento della struttura …”.

Ora ci si domanda con stupore, com’è possibile che in un Comune di poco più di mille anime questa vicenda non sia venuta fuori che solo dopo un anno ? Com’è possibile che l’Amministrazione comunale non abbia sentito il dovere, quanto meno etico, di verificare questa situazione di evidente notevole disagio in cui si sono trovati i lavoratori e di tutta evidenza anche gli anziani ospiti ? Com’è possibile che non ci sia stato immediatamente un intervento di chi ha la delega ai servizi sociali, un dibattito in Consiglio Comunale, ma anche alcuna sensibilità sociale verso questa situazione ?


 
Insomma com’è possibile che abbia prevalso l’omertà, l’accidia, l’ipocrisia, lo sprezzo, la misantropia, trattandosi di lavoratori, anziani e quindi di persone ? Ma dove sono i blasonati Organi di controllo, dov’è lo Stato, la Regione siciliana, ma anche la territoriale Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani e la cosiddetta nobile società civile ?

La normativa.

Purtroppo, quest’ultima non aiuta molto questi lavoratori. In materia di responsabilità solidale della Pubblica Amministrazione nei confronti delle inadempienze dell’impresa affidataria, l’art. 1676 del Codice Civile introduceva la possibilità di rivalsa nei confronti del committente, da parte di coloro che sono alle dipendenze dell’appaltatore, per ottenere quanto dovuto; tale principio si applicava indistintamente agli appalti privati e pubblici. La cd. “Legge Biagi” (Decreto Legislativo 10.09.2003, n. 276) all’art. 29, comma 2), attribuiva, nel caso di appalto di opere, la responsabilità in solido del committente con l’appaltatore e con l’eventuale subappaltatore per l’inadempienza retributiva nei confronti del lavoratore. Tale responsabilità solidale si è estesa, per anni, anche all’ipotesi in cui il committente dell’appalto fosse un ente pubblico, seppure già, all’art. 1 comma 2, disponeva che “Il presente Decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”. Successivamente, Il Governo Letta di centrosinistra (in carica dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014) con l’art. 9 del Decreto legge 28.06.2013, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 99, ha chiarito che le disposizioni di cui al succitato art. 29 della c.d. “Legge Biagi” non si applicano ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. In tal senso si è orientata la Giurisprudenza.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014 ha affermato che “In materia di appalti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore o subappaltarore, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), oppure, in via residuale, della tutela prevista dall’art. 1676 cod. civ.”.

 
Forse due posizioni giuridiche possono in questa vicenda aprire a latere uno spiraglio, oltre alle normali procedure. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità solidale da parte del committente in appalto nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore. Con la sentenza n. 10731 del 24 maggio 2016, la Suprema Corte ha precisato che anche le società private, a partecipazione pubblica, sono assoggettate al regime di responsabilità solidale, ex art. 29, secondo comma, D.Lgs. 276/2003.  Il verdetto impone al committente un particolare rigore nella scelta dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Inoltre un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il quale afferma che “La regola secondo la quale tutti coloro che prendono parte all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali può essere considerato un principio di tutela della par condicio, dell’imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice. Nei contratti c.d. esclusi può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all’art. 38 D.Lgs. n 163/2006 (Codice degli appalti) e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825, cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759).

Da queste pagine non si può aggiungere altro in questa materia. Anzi per la civile irritazione che non cambia mai nulla in questa Isola, ci si è spinti forse oltre.

L’appello.

Ci si augura che quanto infra venga letto da politici e istituzionali con ancora sensibilità umana e sociale, affinché non si lasci questi lavoratori e le rispettive famiglie nella indifferenza come anche gli anziani ospiti della predetta casa albergo. Più in generale, non si può continuare in questa Sicilia con il solo decennale “panem et circenses” che sollazza imperatori e pletore di codazzi, mentre il resto dei siciliani produttivi, lavoratori, proprietari e operosi, subiscono l’indolenza politico-burocratica, l’estorsione fiscale, la mancanza di lavoro, l’assenza di infrastrutture, il sottosviluppo e molti ormai se possono emigrano specialmente i nostri ragazzi.

L’immagine è presa da facebook.

Articolo originale pubblicato su  vivicentro.it a firma Adduso Sebastiano

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Mon, 15 Oct 2018 18:32:06 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/516/1/sicilia-13-dipendenti-senza-stipendio-da-un-anno-attorniati-dal-silenzio
Cambiano le regole per il trasporto dei bambini https://www.studiolegaleintersimone.it/post/515/1/cambiano-le-regole-per-il-trasporto-dei-bambini https://www.studiolegaleintersimone.it/post/515/1/cambiano-le-regole-per-il-trasporto-dei-bambini]]> Dal 1 luglio 2019 sarà obbligatorio installare i seggiolini anti-abbandono.
È stato approvato dal Parlamento, dopo la pausa estiva, il disegno di legge che prevede l’obbligo, dal 01 luglio 2019, per chi trasporta bambini fino a 4 anni, se conduce autovetture e autocarri (sono esclusi pullman e pulmini) di dotarsi di seggiolini con sensore anti-abbandono.
In caso di violazione le sanzioni sono quelle già previste dall’art. 172 CdS per chi non allaccia la cintura o fa viaggiare i bambini senza seggiolini: una multa da € 81,00 e la decurtazione di 5 punti dalla patente; in caso di recidiva, nel biennio la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Per conoscere le specifiche tecniche dei seggiolini anti-abbandono o dei dispositivi tecnologici ad essi integrati dovremo aspettare l’emanazione da parte del Ministero dei Trasporti del relativo decreto ministeriale.
I dispositivi anti-abbandono dovrebbero funzionare come l’indicatore acustico di serie che ricorda di indossare le cinture di sicurezza: un segnale luminoso ed uno acustico avviseranno i genitori, appena il motore verrà spento, della presenza del bambino in auto.
Per scongiurare il verificarsi di episodi di amnesia dissociativa alcuni grandi marchi hanno già ideato dei seggiolini anti-abbandono, (così come è possibile trovare dispositivi anti-abbandono da montare sul seggiolino).
Si tratta di seggiolini dotati di un sensore in grado di rilevare la presenza del bambino sul seggiolino e collegato via bluetooth allo smartphone: nel caso in cui il cellulare, solitamente tenuto addosso dal genitore, si allontana dall’automobile mentre il piccolo è ancora a bordo verrà lanciato un doppio allarme:

-sul cellulare del genitore verranno inviate delle notifiche

-se il bambino non verrà prelevato verranno chiamati i numeri di pronto intervento con l’indicazione della posizione del mezzo grazie alla geolocalizzazione.

Si aspettano anche l’emanazione di incentivi economici per la sostituzione dei vecchi seggiolini.

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Mon, 8 Oct 2018 18:43:47 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/515/1/cambiano-le-regole-per-il-trasporto-dei-bambini
Visite fiscali. Polo Unico INPS Reperibilità/Assenze/Sanzioni https://www.studiolegaleintersimone.it/post/514/1/visite-fiscali-polo-unico-inps-reperibilitaassenzesanzioni https://www.studiolegaleintersimone.it/post/514/1/visite-fiscali-polo-unico-inps-reperibilitaassenzesanzioni]]> Il lavoratore che si ammala ha diritto ad assentarsi dal lavoro. Per la durata dell’assenza percepisce una indennità di malattia, (anticipata dal datore di lavoro) e a suo carico scatta l’obbligo della reperibilità.
Da quest’anno è stato costituito il Polo Unico INPS per la gestione cumulativa dei controlli per le assenze per malattia di tutti i dipendenti pubblici, (ad esclusione dei dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali e delle aziende speciali nonché dei dipendenti della provincia autonoma di Trento) e dei dipendenti privati. Dal 1 settembre inoltre sono state introdotte nuove regole sulle visite fiscali.
Sia per gli statali che per i privati la reperibilità è attiva 7 giorni 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Cade il vincolo dell’unica visita fiscale per ogni assenza per malattia, l’INPS potrà infatti ripetere la visita fiscale anche più volte al giorno e più volte nello stesso periodo di malattia. E’ obbligatoria la visita fiscale in caso di assenza per malattia immediatamente successiva o precedente al weekend, alle ferie o ad un altro giorno di riposo.

Le fasce di reperibilità sono :

per gli statali dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

per i privati dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare e/o ambulatoriale, scattano immediatamente le sanzioni economiche -

1.L’assenza alla prima visita comporta la perdita del trattamento di malattia per i primi 10gg;

2.L’assenza alla seconda visita, oltre alla perdita dei primi 10gg di malattia, comporta la riduzione del 50% del trattamento per il periodo residuale;

3.L’assenza alla terza visita comporta l’interruzione per il residuo periodo di prognosi

A queste sono da aggiungersi le sanzioni disciplinari. Potrà infatti il datore di lavoro ritenere violati i doveri di buona fede e correttezza che devono caratterizzare tutta la condotta del lavoratore e decidere di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare ex art. 7 L.300/1970 o secondo il T.U.P.U..
Le sanzioni non scattano qualora il lavoratore possa giustificare l’assenza. Le giustificazioni rientrano però in una casistica ben precisa, ed invero concomitanza di altre visite specialistiche in coincidenza di orario, eventi imprescindibili, presenza in altre pertinenze dell’abitazione, cause di forza maggiore.
Tuttavia l’obbligo della reperibilità decade automaticamente per infortunio sul lavoro, patologie documentate per cause di servizio, menomazioni attestate, gestazione a rischio.
Dal 2016 sono considerate patologie esenti le patologie gravi che necessitano di terapie salvavita, stati patologici connessi ad invalidità riconosciuti da apposite commissioni e ricoveri.

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Fri, 5 Oct 2018 16:45:08 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/514/1/visite-fiscali-polo-unico-inps-reperibilitaassenzesanzioni
Sant’Alessio, dipendenti di "Villa Solaria" senza stipendio da un anno https://www.studiolegaleintersimone.it/post/513/1/sant-alessio-dipendenti-di-villa-solaria-senza-stipendio-da-un-anno https://www.studiolegaleintersimone.it/post/513/1/sant-alessio-dipendenti-di-villa-solaria-senza-stipendio-da-un-anno]]> Vivono da mesi nell’incertezza gli oltre 10 dipendenti della casa albergo “Villa Solaria”, struttura per l’accoglienza degli anziani di proprietà del Comune e gestita da più di nove anni dalla cooperativa “Azione Sociale” di Castanea delle Furie. I lavoratori lamentano il mancato pagamento degli stipendi dell’ultimo anno e sono stati costretti a sobbarcarsi ulteriori spese per avviare azioni legali. Dieci di loro si sono affidati all’avvocato Santina Intersimone di S. Teresa, che a partire da gennaio di quest’anno, tra solleciti di pagamento e decreti ingiuntivi per il recupero delle somme dovute, di fronte a quella che viene definitiva “l’inerzia della cooperativa sorda ai continui solleciti”, sta tentando di risolvere la vertenza per ristabilire il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto, costituzionalmente riconosciuto, che finora secondo i lavoratori e il loro legale è rimasto ignorato, generando un clima lavorativo difficile. I dipendenti si dicono fortemente incerti sul loro futuro anche perché a breve scadrà il rapporto contrattuale con la cooperativa messinese, visto che entro domani devono giungere in municipio le domande per partecipare alla gara per l’affidamento della nuova gestione. “Se non dovessero arrivare richieste per la partecipazione al bando ci sarebbe forte incertezza per il futuro della gestione della struttura che potrebbe rimanere per un ulteriore anno in proroga all’attuale società cooperativa” – viene evidenziato - ciò fa si che i dipendenti vivano con la costante incertezza del loro futuro”. Eventualità che non dovrebbe verificarsi visto che al Comune di S. Alessio sono già arrivate diverse offerte ma non quella di “Azione sociale”, che non pare dunque interessato a proseguire con la gestione di “Villa Solaria” per i prossimi anni.

 

Articolo originale su sikilynews.it

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Mon, 1 Oct 2018 19:06:18 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/513/1/sant-alessio-dipendenti-di-villa-solaria-senza-stipendio-da-un-anno
Nuove specifiche tecniche deposito atti - Aggiornare software per il deposito di atti https://www.studiolegaleintersimone.it/post/512/1/nuove-specifiche-tecniche-deposito-atti-aggiornare-software-per-il-deposito-di-atti https://www.studiolegaleintersimone.it/post/512/1/nuove-specifiche-tecniche-deposito-atti-aggiornare-software-per-il-deposito-di-atti]]> Con l’aggiornamento del 17 settembre 2018 dei sistemi del settore civile sono stati modificati gli schemi XSD per il deposito degli atti.
Al fine di evitare l’insorgere di problematiche relative al deposito si raccomanda di aggiornare i software utilizzati.
Le modifiche di settembre 2018 hanno apportato novità relativamente ai controlli  ed ai vincoli sull’accettazione degli atti telematici.
Già nelle more dell’aggiornamento dei software utilizzati per la redazione dei depositi telematici è accaduto di ricevere all’esito dei controlli automatici il seguente messaggio: "Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della cancelleria: l'atto verrà comunque accettato. Non è necessario effettuare nuovamente un deposito".

Lo stesso Ministero della Giustizia, mediante il portale dei servizi telematici, ha precisato che non si tratta di un errore bloccante, di cui è stata data notizia alle cancelleria per le opportune accettazioni, in attesa dell’adeguamento di tutti i sistemi di deposito.
Effettuato l’aggiornamento dei software, (di solito segnalato automaticamente da ogni sistema), tra le novità più evidenti vi è la riformulazione del messaggio della c.d. terza pec – esito controllo automatici: la stessa, infatti, contiene l’identificativo della busta, ed un contenuto più chiaro circa l’esito dell’accettazione.
D’ora in poi in caso di errore la terza pec conterrà: il riferimento all’ID busta, il nome dei file o dei file che hanno causato l’errore; la descrizione dell’errore, le conseguenze dello stesso.
Nel caso in cui l’errore non dovesse risultare ostativo per l’accettazione, il messaggio conterrà l’indicazione che “l’atto verrà comunque accettato e non è necessario effettuare nuovamente il deposito”.

Con chiaro sollievo del depositante ….

Di seguito si riporta quanto pubblicato dal PST relativamente alle modifiche dei depositi telematici.

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Mon, 24 Sep 2018 19:20:27 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/512/1/nuove-specifiche-tecniche-deposito-atti-aggiornare-software-per-il-deposito-di-atti
Pubblico Impiego. Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Nessuna pregiudizialità https://www.studiolegaleintersimone.it/post/511/1/pubblico-impiego-procedimento-disciplinare-&8211-procedimento-penale-&8211-nessuna-pregiudizialita https://www.studiolegaleintersimone.it/post/511/1/pubblico-impiego-procedimento-disciplinare-&8211-procedimento-penale-&8211-nessuna-pregiudizialita]]> La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente con la sentenza n.21260 del 28/08/2018 per affermare l’assenza di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.

La Corte, pronunciandosi in un caso ante riforma Madia, afferma il principio dell’autonomia tra il processo penale ed il procedimento disciplinare. La norma (art. 55 D.Lgs. 165/2001), consente all’amministrazione, nei casi di particolare gravità e per i quali non sono disponibili sufficienti elementi istruttori, di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale, resta salva sempre la facoltà della PA di adottare nell’immediato misure cautelari.

Nello stesso solco, pur se con maggiore rigidità in ordine alle condotte sanzionate, la riforma Madia. Si riafferma comunque il principio della tempestiva del procedimento e della opportunità della chiusura in tempi ragionevolmente certi.

Tuttavia anche la riforma Madia ha previsto la possibilità di sospensione del procedimento disciplinare nel caso di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e per il quale sono previste sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.

Sempre nel solco del maggior rigore nell’applicazione normativa, l’art. 55 ter prevede che il procedimento disciplinare sospeso possa essere riattivato “qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo”.

Resta sempre salvo il diritto del dipendente, anche nel caso dell’adozione di misure definitive, su specifica istanza di richiedere all’ufficio competente la riapertura del procedimento qualora il giudizio penale accerti che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o il dipendente non lo ha commesso. Istanza da proporsi entro sei mesi dall’adozione della pronuncia penale irrevocabile.

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Fri, 21 Sep 2018 18:58:07 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/511/1/pubblico-impiego-procedimento-disciplinare-&8211-procedimento-penale-&8211-nessuna-pregiudizialita
Pubblicazione adeguamento Decreto di adeguamento GDPR https://www.studiolegaleintersimone.it/post/510/1/pubblicazione-adeguamento-decreto-di-adeguamento-gdpr https://www.studiolegaleintersimone.it/post/510/1/pubblicazione-adeguamento-decreto-di-adeguamento-gdpr]]> Dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 meglio identificato tra gli addetti ai lavori come GDPR – normativa emanata al fine di migliorare la tutela della protezione dei dati personali -  il Legislatore ha ritenuto  di intervenire per armonizzare il codice della privacy con la normativa europea.
Inutile a dirsi la materia si sta sempre più complicando per la stratificazione a più livelli di norme diverse, che devono essere coordinate tra loro.
Il mancato adeguamento alla normativa in oggetto potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni severe (multe fino a un massimo di 20 milioni o del 4% sui ricavi annui).
Cosa è richiesto agli studi legali?
Gli adempimenti previsti dal GDPR restano in vigore, in sintesi:

I dati personali del cliente dovranno essere trattati con cura e attenzione sia a garanzia del segreto professionale sia per prevenire eventuali abusi o data breach.

​Bisognerà sottoporre al cliente adeguata informativa delle modalità con cui i suoi dati verranno utilizzati per lo svolgimento del mandato e chi potrebbe trattarli (eventuali collaboratori).

Dei dati sensibili posseduti bisognerà tenere traccia attraverso un apposito registro.

Si devono utilizzare misure di sicurezza, fisica e informatica, precise e definite.

Individuare un data protector officer (responsabile della sicurezza).

In caso di data breach fare le apposite comunicazioni alla autorità ed ai Clienti entro 72 ore.

Restano in vigore anche regole, codici deontologici e autorizzazioni generali per l’esercizio della professione forense.

Adempimenti richiesti anche per gli Uffici Giudiziari. Operazione complessa in quanto non riguarda solo il trattamento dei dati sensibili, attività e strumenti di indagini ma anche la cyber security e la conservazione dei documenti firmati digitalmente.
Sul fronte privato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore (19 settembre 2018) del decreto Gdpr le imprese, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate devono sottoporre all’approvazione del Garante per la Privacy i codici di condotta elaborati, per verificarne la compatibilità con la normativa vigente.

 

 

 

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Mon, 17 Sep 2018 19:32:24 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/510/1/pubblicazione-adeguamento-decreto-di-adeguamento-gdpr
Diritto d’autore nel mercato unico digitale. Riforma del copyright. https://www.studiolegaleintersimone.it/post/509/1/diritto-d-autore-nel-mercato-unico-digitale-riforma-del-copyright- https://www.studiolegaleintersimone.it/post/509/1/diritto-d-autore-nel-mercato-unico-digitale-riforma-del-copyright-]]> L'intervento risponde all'esigenza da più parti avvertita di tentare di normare l'uso selvaggio del prodotto d’autore sul  web, attraverso il bilanciamento dell'interesse delle piccole imprese alla libertà di espressione e soprattutto la tutela dei cosiddetti "creativi” (musicisti/artisti/interpreti/sceneggiatori/editori/giornalisti), di fronte all'utilizzo del loro lavoro da parte delle grandi piattaforme di diffusione You Tube e Facebook o da aggregatori di notizie come la piattaforma di Google news.
A grandi linee quattro sono i punti primari che sono stati attenzionati dalla riforma –

Ampio accesso ai contenuti web nella Ue – ovvero la possibilità per tutti i cittadini dell’Unione di fruire dei servizi online in tutto il territorio dell’UE, (oggi non è così);

Interventi per consentire la diffusione del sapere on-line (normazione delle lezioni on-line), interventi per consentire ai disabili la fruizione di un maggior numero di opere on-line, interventi per consentire la libertà di panorama (riproduzione di foto e opere d’arte di e collocate in luoghi pubblici);

Autorizzazione all’uso on-line delle opere protette da diritto d’autore ed utilizzo di filtri sul contenuto in caso di assenza di accordo con l’editore, (algoritmo già in uso da You Tube), ed equo compenso agli editori;

Lotta alla pirateria informatica  - rimozione dei contenuti illegali da parte delle piattaforme o degli aggregatori di news.

L’innovazione primaria e di maggiore impatto, nonché la più delicata da normare,  sarà ovviamente l’istituzione del diritto degli editori all’equo compenso, conseguentemente l’individuazione di quali tipi di link o comunque di collegamenti ipertestuali siano coperti da copyright, senza con ciò ostacolare la libertà di espressione.
L’attuale testo, da un lato individua direttamente per esempio nei giornalisti e non nelle testate i diretti beneficiari dell’equo compenso da utilizzo, di contro risultano escluse dalla legislazione le piccole e micro imprese del web, così da incoraggiare le start-up e le innovazioni.
Escluse pure dalla direttiva copyright, le enciclopedie online senza fini commerciali, così come i contenuti pubblicati su piattaforme di condivisione di software.
Wikipedia potrà quindi continuare ad operare, senza alcun obbligo, così pure GitHub.
Queste sostanzialmente le linee guida della proposta di direttiva, che adesso tecnicamente entrerà del vivo del dibattito attraverso il confronto tra Parlamento, Commissione e Consiglio, nel quale tutti gli stati Colegislatori, diranno la loro nella creazione della norma effettiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri e successivamente interpretata attraverso la giurisprudenza che si pronuncerà nel settore.
Si è quindi attivato un percorso, ancora lento, ma che certamente consentirà l’adeguamento della tutela del diritto d’autore nel mercato unico digitale.

 

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Fri, 14 Sep 2018 17:38:03 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/509/1/diritto-d-autore-nel-mercato-unico-digitale-riforma-del-copyright-
Notifiche entro le ore 21,00 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/506/1/notifiche-entro-le-ore-2100 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/506/1/notifiche-entro-le-ore-2100]]> Una delle principali funzionalità del PCT è rappresentata dalle notificazioni e comunicazioni in via telematica ovvero la possibilità che gli uffici giudiziari e gli avvocati effettuino le comunicazioni e notificazioni a mezzo pec, abbattendo così ogni limite territoriale, con vantaggi anche in termini di risparmio economico.
Un quesito frequente tra gli operatori verte sull'esistenza o meno di eventuali limitazioni temporali per l'esecuzione delle notificazioni.
Molti erano dell'idea che le stesse potessero essere eseguite fino alle 23,59 ed essere considerate perfezionate  e valide il giorno di invio.
Di avviso diverso è la Suprema Corte intervenuta sul punto con una sentenza del 30 agosto 2018 rilevando che: "....l'art. 16 septies del D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. in l. 17/12/2012 n. 221 intitolato "Tempo delle notificazioni" prevede espressamente: "La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Questa Corte ha chiarito (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30766, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31209) che la previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall'art. 147 cod. proc. civ. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21' si considera perfezionata' alle 7 del giorno dopo....".
Il divieto di compiere le notifiche dalle 21,00 alle 7,00, è stato trasformato, pertanto, in un meccanismo per cui la notificazione se viene, comunque, eseguita, si considera perfezionata solo alle 7,00 del giorno dopo.
La Corte continua ancora indicando, nel silenzio legislativo, come distinguere la posizione del notificante da quella del destinario della notifica "...nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo", secondo la regola dettata dall'art. 3 bis l 21 gennaio 1994 n. 53.


 

     

 

 

 

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Fri, 7 Sep 2018 10:13:35 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/506/1/notifiche-entro-le-ore-2100
Rinnovo CCNL Enti Locali 2016 - 2018 - Principali Novità https://www.studiolegaleintersimone.it/post/504/1/rinnovo-ccnl-enti-locali-2016-2018-principali-novita https://www.studiolegaleintersimone.it/post/504/1/rinnovo-ccnl-enti-locali-2016-2018-principali-novita]]> A maggio, a ben nove anni di distanza dall'ultimo rinnovo, è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 comparto funzioni locali, che ha modificato gli istituti giuridici ed economici del settore.
La prima novità è nella durata, non più quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica, ma bensì triennale per entrambe le parti.
Le modifiche hanno interessato i diversi ambiti di regolazione contrattuale e principalmente -

Le relazioni sindacali - il sistema viene articolato esclusivamente su due modelli, partecipazione, (informazione/confronto/organismi paritetici solo per i comuni con più di 300 abitanti), e contrattazione integrativa

Posizioni Organizzative - la revisione dell'area ha determinato la istituzione di una sola area organizzativa - la definizione della durata massima dell'incarico - la previsione di una unica fascia di retribuzione di posizione da quantificare seconodo parametri predeterminati - destinazione alla retribuzione di risultato di non meno del 15% delle risorse assegnate alle posizioni organizzative - finanziamento delle risorse a carico dei bilanci degli Enti - utilizzo delle gestioni associate e degli incarichi ad interim

Modifiche per i fondi di finanziamento del salario accessorio - individuazione anno per anno delle risorse che le amministrazioni possono destinare al fondo

​​Performance individuale e performance organizzativa - introduzione del "super premio individuale" da aggiungersi al sistema di premialità in performance

​​Flessibilità e orario multiperiodale  - art. 25 Ccnl - novità assoluta la previsione per i periodi di minore carico di lavoro sia della riduzione dell'orario giornaliero, sia della riduzione delle giornate di lavoro

Sezione speciale per la Polizia Municipale - previsti nuovi compensi indennitari

​​Unione dei Comuni - semplificazione per i comuni associati in unioni per l'individuazione ed incentivazione delle responsabilità degli uffici - possibilità di assumere l'iniziativa per la contrattazione integrativa di livello territoriale

Le scelte legislative effettuate con la Riforma Madia in materia di pubblico impiego (DLgs 75/2017) e dalla c.d. "direttiva madre", ovvero le Linee guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica, sulle quali di fatto si fonda il rinnovo contrattuale, passano ora al banco di prova dell'applicazione pratica che sola potrà confermare l'ottenuta semplificazione e razionalizzazione delle risorse..

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Thu, 6 Sep 2018 16:36:30 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/504/1/rinnovo-ccnl-enti-locali-2016-2018-principali-novita
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Nullo il pignoramento presso terzi se non indica il dettaglio dei crediti https://www.studiolegaleintersimone.it/post/505/1/agenzia-delle-entrate-riscossione-nullo-il-pignoramento-presso-terzi-se-non-indica-il-dettaglio-dei-crediti https://www.studiolegaleintersimone.it/post/505/1/agenzia-delle-entrate-riscossione-nullo-il-pignoramento-presso-terzi-se-non-indica-il-dettaglio-dei-crediti]]> Con la sentenza n.26519 del 9/11/2017 la Cassazione è intervenuta nella delicata materia dei pignoramenti ex art. 72 bis DPR 602/1973 ritenendo illegittimo l'atto di pignoramento sprovvisto delle cartelle di pagamento poste alla base della riscossione e delimitando i confini di azione dell'ufficiale della riscossione.
Secondo la Cassazione non basta l'elencazione delle cartelle sulle quali si fonda l'azione esecutiva, ma è necessaria l'allegazione delle stesse, così da consentire al debitore di conoscere a che titolo sono dovuti gli importi chiesti in pagamento, (tributi/multe/sanzioni amministrative/contribuzione prevideniale), nè la mera attestazione dell'ufficiale della riscossione dell'avvenuta allegazione, costituisce prova della loro sussistenza fino a querela di falso.
L'attestazione cioè non è assistita da fede privilegiata. La Cassazione pur prendendo atto della peculirità dell'azione esecutiva avviata ex art. 72 DPR 602/1973 per la riscossione coattiva dei crediti esattoriali, chiarisce che il pignoramento presso terzi ex art. 72, è un atto esecutivo, quindi un atto processuale di parte, ne consegue che l'attestazione ivi contenuta da parte dell'ufficiale della riscossione che lo ha materialmente redatto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso.
La fidefacienza assiste solo gli atti pubblici, quindi gli atti compiuti dall'ufficiale della riscossione quando costui agisca da pubblico ufficiale, per esempio proceda a notifica. Sostanzialamente dice la Cassazione, occorre distingure tra il caso in cui l'ufficiale della riscossione esercita le funzioni proprie di ufficiale giudiziario rispetto alle quali è pubblico ufficiale e gli atti compiuti risultano assistiti da fede pubblica ed il caso in cui agisca quale operatore privato al quale non è normativamente riconosciuto lo stesso potere.   

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Tue, 28 Aug 2018 18:21:29 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/505/1/agenzia-delle-entrate-riscossione-nullo-il-pignoramento-presso-terzi-se-non-indica-il-dettaglio-dei-crediti
Firma digitale - tipo CAdES - tipo PAdES - Ammissibilità e Efficacia - Equiparazione - Cass. Sez. Un. 10266/2018 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/507/1/firma-digitale-tipo-cades-tipo-pades-ammissibilita-e-efficacia-equiparazione-cass-sez-un-102662018 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/507/1/firma-digitale-tipo-cades-tipo-pades-ammissibilita-e-efficacia-equiparazione-cass-sez-un-102662018]]> Anche nel modo digitale gli atti giudiziari debbono essere sottoscritti e la sottoscrizione, affinché possa essere considerata valida ed efficace ai fini della notifica, deve rispondere a parametri ben precisi di sicurezza e garanzia.
Il potenziamento della diffusione della posta elettronica certificata, quale strumento per la notifica, (ormai obbligatoria per aziende e società nonchè per i professionisti iscritti in appositi albi e/o elenchi - vedasi indice nazionale INI-PEC), comporta, per il corretto iimpiego, la necessità del rispetto dello schema legale previsto per l'impiego della notifica a mezzo pec. In concreto, pur se per quasi tutti gli addetti ai lavori, ovvero i fruitori dello strumento, firmare digitalmente un atto e firmare digitalmente un atto che si notifica, significa esclusivamente utilizzare la firma digitale o autonomanente o nel sistema informatico che si utilizza, in realtà bisognerebbe distinguere tra due diverse modalità di firma digitale degli atti, appunto CAdES e PAdES.
Ovvero al momento della firma degli atti e/o dei documenti la scelta della modalità di firma (CAdES o PAdES), prima del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, poteva compromettere la validità della notificazione stessa.
Invero l'impiego di firma di tipo:

CAdES permette di firmare qualsiasi atto - docx - xlsx  - la firma consente la creazione di busta digitale con estensione .p7m, la cui verifica e visualizzazione del documento si effettua attraverso software specifici - Dike il più comune

PAdES permette di firmare solo documenti in formato pdf - il file contente la firma viene inglobato nel documento firmato e per la visualizzazione è utilizzabile un qualsiasi software per la letture di file pdf.

In esito al contenzioso scaturito dalle pronuncie  delle Corti territoriali, la Cassazione si è più volte pronunciata, fino al recente intervento risolutorio delle Sezioni Unite che richiamando il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, del diritto interno, ha chiarito che le firme digitali di tipo CAdES oppure di tipo PAdES, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri senza alcuna eccezione..
Ciò posto: "secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente  PAdES o CAdES".

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Mon, 27 Aug 2018 11:32:57 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/507/1/firma-digitale-tipo-cades-tipo-pades-ammissibilita-e-efficacia-equiparazione-cass-sez-un-102662018
Stress e rischio del lavoro. obbligo indennizzo INAIL https://www.studiolegaleintersimone.it/post/501/1/stress-e-rischio-del-lavoro-obbligo-indennizzo-inail https://www.studiolegaleintersimone.it/post/501/1/stress-e-rischio-del-lavoro-obbligo-indennizzo-inail]]> La tutela assicurativa INAIL copre il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e da malattie professionali contratte per ragioni di lavoro. Le malattie professionali vengono indennizzate sulla base del cosiddetto “sistema misto”, nel quale parallelamente si affiancano le malattie tabellate, (esistono due tabelle – agricoltura e industria), per le quali vige il principio della “presunzione legale d’origine”, affiancate dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, è comunque di origine professionale.

Con una recente pronuncia (ordinanza n. 5066 del 5/03/2018), la Corte di Cassazione ha statuito che la tutela INAIL vada estesa ad ogni forma di tecnopatia fisica o psichica riconducibile alla lavorazione, alla organizzazione del lavoro ed alla sua esplicazione, dovendo solo il lavoratore dimostrare il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.

Il caso affrontato dalla Corte –

Una lavoratrice si rivolge al giudice per ottenere il riconoscimento della rendita da inabilità permanente in relazione alla malattia professionale contratta a causa dello stress lavorativo dovuto ad un numero elevatissimo di ore di lavoro straordinario e consistente in un grave disturbo dell’adattamento con ansia e depressione. Il Giudice di primo grado e successivamente la Corte di Appello rigettano la domanda, la Corte di Appello nello specifico afferma testualmente che è “da escludere che l’assicurazione obbligatoria possa coprire patologie che non siano correlate a rischi considerati specificatamente nelle apposite tabelle o in disposizioni legislative o regolamentari”.

La Suprema Corte richiamando il consolidato orientamento sul cosiddetto “rischio specifico improprio”, ovvero la possibilità/rischio di contrarre malattia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione, ma collegato con la stessa, (nell’ambito della più ampia categoria del rischio ambientale, rischio da esposizione a fumo passivo, infortunio in itinere), giunge ad affermare che nell’ambito del T.U. sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica e psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che il rischio riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica. Ciò nel più ampio alveo della tutela dell’art. 38 della Costituzione sotto il profilo della protezione del bisogno a favore del lavoratore.

 

Grava cioè sull’INAIL l’0bbligo di indennizzare tutte le malattie riconducibili al “rischio specifico improprio”.

 

Resta comunque a carico del lavoratore, la prova rigorosa del rapporto di causalità tra la tecnopatia e la lavorazione o la sua esplicazione.

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Wed, 8 Aug 2018 18:50:25 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/501/1/stress-e-rischio-del-lavoro-obbligo-indennizzo-inail
Ammissibilità compensazione del credito risarcitorio del datore di lavoro, con il credito da TFR del lavoratore. https://www.studiolegaleintersimone.it/post/487/1/ammissibilita-compensazione-del-credito-risarcitorio-del-datore-di-lavoro-con-il-credito-da-tfr-del-lavoratore https://www.studiolegaleintersimone.it/post/487/1/ammissibilita-compensazione-del-credito-risarcitorio-del-datore-di-lavoro-con-il-credito-da-tfr-del-lavoratore]]> Datore di lavoro/dipendente

Ammissibilità compensazione del credito risarcitorio del datore di lavoro, con il credito da TFR del lavoratore.

Il datore di lavoro può chiedere la compensazione del proprio credito risarcitorio, per il danno causato dal lavoratore, con il diritto al TFR di quest'ultimo, ma solo qualora l’entità del risarcimento sia certo, liquido ed esigibile.

L’istituto della compensazione non subisce deroghe, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, quindi è applicabile in presenza dei requisiti richiesti ex art. 1243 c.c..

Secondo la Suprema Corte, sentenze 1695/2015 e 26157/2016, il diritto alla corresponsione del TFR è compresso solo dalla sussistenza di un diritto certo al risarcimento da parte del datore di lavoro, ovvero in presenza di un diritto già accertato. Diversamente non sussistendo i presupposti della compensazione – diritto certo del lavoratore al TFR – diritto incerto anche solo nell’entità del datore di lavoro al risarcimento – l’istituto non è applicabile e le domande avanzate devono proseguire su binari autonomi.

Nell’ultima sentenza citata, la Suprema Corte pur riconoscendo il diritto del datore di lavoro ad essere risarcito per i danni cagionati dal proprio dipendente, pone quale condizione di specificità per il riconoscimento, la verifica, attraverso l’utilizzo dell’ordinaria diligenza ed invero dell’adozione di una condotta datoriale attiva e positiva finalizzata a limitare le conseguenze dannose derivanti dalla condotta del lavoratore che si assume lesiva, dell’assenza di inerzia nell’attività di controllo.

Ne consegue che il diritto del lavoratore all’integrale percezione del TFR potrà essere compresso solo attraverso un accertamento certo e puntuale del danno allo stesso imputabile, rimesso al giudice di merito, e sottratto quindi all’autonoma valutazione dello stesso datore di lavoro/creditore.

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Wed, 8 Aug 2018 18:15:14 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/487/1/ammissibilita-compensazione-del-credito-risarcitorio-del-datore-di-lavoro-con-il-credito-da-tfr-del-lavoratore
Contributi figurativi lsu (lavoratori socialmente utili) https://www.studiolegaleintersimone.it/post/496/1/contributi-figurativi-lsu-lavoratori-socialmente-utili https://www.studiolegaleintersimone.it/post/496/1/contributi-figurativi-lsu-lavoratori-socialmente-utili]]> L’INPS ha fissato con il messaggio indicato le modalità di accesso e richiesta online di accredito della contribuzione figurativa ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, per i lavoratori socialmente utili.

Gli LSU considerati “lavoratori deboli”, in quanto non inseriti realmente nel mondo del lavoro, ma impegnati a beneficio della collettività ed impiegati in progetti autofinanziati da parte degli Enti utilizzatori o con accesso al Fondo per l’Occupazione o impiegati dalla P.A., si vedranno riconosciuti solo ai fini del diritto alla pensione, e non ai fini economici, i periodi di impiego.

Ciascuno con le proprie credenziali – PIN – SPID – CNS,(o rivolgendosi ad un ente di patronato), potrà accedere al sito dell’INPS e seguendo le modalità indicate nel messaggio potrà seguire la procedura e vedersi riconosciuto il periodo.

 

Messaggio INPS numero 3012 del 27/07/2018

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Wed, 1 Aug 2018 18:05:44 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/496/1/contributi-figurativi-lsu-lavoratori-socialmente-utili
Pari opportunità - diritti o tutele per le donne sul posto di lavoro https://www.studiolegaleintersimone.it/post/498/1/pari-opportunita-diritti-o-tutele-per-le-donne-sul-posto-di-lavoro https://www.studiolegaleintersimone.it/post/498/1/pari-opportunita-diritti-o-tutele-per-le-donne-sul-posto-di-lavoro]]> Pari opportunità - diritti o tutele per le donne sul posto di lavoro

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Thu, 4 May 2017 18:29:06 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/498/1/pari-opportunita-diritti-o-tutele-per-le-donne-sul-posto-di-lavoro
Supermulta Inps al Comune di S.Teresa https://www.studiolegaleintersimone.it/post/493/1/supermulta-inps-al-comune-di-steresa https://www.studiolegaleintersimone.it/post/493/1/supermulta-inps-al-comune-di-steresa]]> SANTA TERESA DI RIVA – Supermulta Inps per 29.500 euro al Comune di Santa Teresa di Riva per “evasione e interessi di mora” di versamenti contributivi per il periodo che va dal luglio 2012 al febbraio 2015. Il comune ha subito contestato l’addebito ma non ha ricevuto riscontro per cui ha deciso di ricorrere nelle sedi competenti affidando l’incarico legale all’avv. Santina Intersimone di Santa Teresa di Riva.

Ma di cosa si tratta? Del versamento dei contributi pensionistici per il sindaco Cateno De Luca dal giorno del suo insediamento fino allo scorso febbraio.

Il sindaco ha rinunciato alla indennità di carica ma non ai contributi che il comune gli deve versare quali oneri riflessi.

Dall’Area finanziaria del Comune ribattono che i versamenti dovuti sono stati effettuati non appena l’Inps ha comunicato l’attribuzione della matricola (17 ottobre 2014) per cui non sussistono i presupposti per l’applicazione del regime sanzionatorio perché i versamenti (oltre 35mila euro) sono stati effettuati, quindi lo scorso 26 gennaio ha chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento o in subordine il ricalcolo degli interessi legali dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati i contributi fino alla data del soddisfo. L’Inps non ha risposto, per cui nel termine dei 40 giorni dalla notifica dell’avviso, ha intanto deciso di fare ricorso “al fine di evitare che venga arrecato un danno patrimoniale all’Ente”. Toccherà all’avv. Santina Intersimone far valere le ragioni del Comune. (gi.pu.)

Articolo originale su  gazzettajonica.it

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Tue, 1 Mar 2016 00:00:00 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/493/1/supermulta-inps-al-comune-di-steresa
Graniti e gravina di catania legati dal caso di due bambini con problemi psicomotori https://www.studiolegaleintersimone.it/post/497/1/graniti-e-gravina-di-catania-legati-dal-caso-di-due-bambini-con-problemi-psicomotori https://www.studiolegaleintersimone.it/post/497/1/graniti-e-gravina-di-catania-legati-dal-caso-di-due-bambini-con-problemi-psicomotori]]> GRANITI. Due bambini, «Marco» e «Matteo», nati con problemi di psicomotricità, divisi dall'interpretazione di una e una sola legge, «Marco», è un bimbo di sei anni, nato con «Ritardo dello sviluppo psicomotorio a carattere globale, pretermine con ipossia cerebrale», potrà continuare, limitatamente per quest'anno, a frequentare la scuola materna, mentre «Matteo», che abita a Gravina di Catania, dal 1 settembre scorso è obbligato a seguire le lezioni della prima classe della scuola primaria.

Sono due storie che si intrecciano quando scriviamo di «Matteo», e veniamo contatti dai genitori di «Marco», che in tempo hanno intrapreso un'azione legale per vedere riconosciuti i diritti del loro piccolo, mentre a causa di un ritardo nell'iter procedurale i genitori di «Matteo», devono subire le decisioni irrevocabili, della dirigente del C. D. «Giovanni Paolo 11» di Gravina di Catania, prof, ssa Lucia Roccaro.
I genitori di «Marco», Francesco e Giuseppa, assistiti dai legali AVV. Maria Paffumi e Santina Intersimone,si rivolgono al T. a. r. di Catania perchè intervenga nella vicenda del loro piccolo.
E la risposta non si fa attendere, perchè il 10 ottobre scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale, emette un'ordinanza e nella stessa scrive: «Si accoglie la domanda cautelare in epigrafe e per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati ed ordina all'I. C. Statale di Francavilla di Sicilia, di procedere entro quindici giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza e dalla notificazione a cura di parte se anteriore, al riesame dell'istanza per cui è causa; Condanna l'I. C. resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese della presente fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti».
Come si può vedere due storie identiche, due Comuni distanti un tiro di schioppo, ma due realtà assolutamente diverse, che da una parte trovano conforto nell'inteivento del T, a, r., mentre dall'altra per scadenza di termini il bimbo e i suoi genitori, devono subire le decisioni della dirigente.
Ma se il T. a. i'. accoglie la richiesta significa che una tutela per questi bambini esiste e se esiste perchè la prof.ssa Roccaro, la disconosce?
Raggiunto al telefono, papà Francesco, con voce piena di emozione, dichiara: «Questa sentenza non è stata una vittoria per "Marco", ma lo è per tutti i bambini che si trovano nelle sue stesse condizioni.
E' la vittoria di due genitori che hanno vinto su un'ingiustizia perpetrata ai danni di questi bambini, che mai dovrebbero essere chiamati in causa, ma che devono essere accettati e coccolati, proprio per il loro essere, da tutti e da tutte le istituzioni».
Articolo originale a firma SALVO VITALE 

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Thu, 9 Oct 2014 18:24:52 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/497/1/graniti-e-gravina-di-catania-legati-dal-caso-di-due-bambini-con-problemi-psicomotori
Progetti per l’Africa. Il lavoro della onlus "La joie de vivre" https://www.studiolegaleintersimone.it/post/490/1/progetti-per-l-africa-il-lavoro-della-onlus-la-joie-de-vivre https://www.studiolegaleintersimone.it/post/490/1/progetti-per-l-africa-il-lavoro-della-onlus-la-joie-de-vivre]]> L’iniziativa è nata dopo frequenti viaggi umanitari nel territorio Africano. Le attività de La Joie de Vivre Onlus si rivolgono a tutte le popolazioni africane presenti e non, nel nostro territorio.

L’Associazione La Joie de Vivre si è costituita, con atto notarile, nel luglio del 2013 ed è stata ammessa all’anagrafe delle Onlus il 5 dicembre 2013.

Soci fondatori sono l’Avv. Antonella Spolaor, l’Avv. Anna De Luca e l’Avv. Maria Grazia Sorrenti.

L’iniziativa è nata dopo frequenti viaggi umanitari nel territorio Africano. Le attività de La Joie de Vivre Onlus si rivolgono a tutte le popolazioni africane presenti e non, nel nostro territorio ed, in particolar modo, verso coloro che si trovano in posizione svantaggiata o vittime di violenza, verso donne e minori, ed è finalizzata anche al ricongiungimento del nucleo familiare.

Verranno intrapresi svariati progetti umanitari, unitamente ad iniziative benefiche locali con la partecipazione di tutti i soci, tra i quali, ad esempio, si menzionano l’Avv. Cinzia Fresina, l’Avv. Santina Intersimone, la Prof.ssa Domenica Vinci e la Prof.ssa Paola Pizzini ed il giovanissimo Alessandro Arena.

 

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Thu, 4 Sep 2014 17:22:48 +0000 https://www.studiolegaleintersimone.it/post/490/1/progetti-per-l-africa-il-lavoro-della-onlus-la-joie-de-vivre